Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21201/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Trani e il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. (23/01/2026 e 23/02/2026), ha disposto il dissequestro e la restituzione immediata della somma all'avente diritto e ha ordinato la comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sequestro preventivo della somma di euro 22.940 ritenuta provento di ricettazione. L'indagato era stato trovato con la somma nella tasca dei pantaloni; il G.i.p. e il Tribunale del riesame hanno ritenuto sussistente il fumus del reato. Il ricorrente ha dedotto che la sola entità del denaro e la sua sproporzione rispetto alle condizioni economiche non costituiscono, senza un quid pluris, prova della provenienza da un reato; ha censurato violazione dell'art. 648 c.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo perché, secondo la giurisprudenza, la mera disponibilità di denaro non esclude una provenienza lecita o comunque non penalmente rilevante e dunque occorre indicare il reato presupposto o acquisire elementi concreti che rendano altamente probabile la provenienza delittuosa. Nel caso, né il capo d'imputazione né i provvedimenti del G.i.p. e del riesame hanno identificato il reato presupposto né fornito elementi ulteriori idonei a superare il dubbio di provenienza lecita; la motivazione è quindi carente e non emendabile in sede di riesame.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte richiama che la configurazione del reato di ricettazione richiede che il bene derivi da un delitto o da una contravvenzione rilevante ai sensi dell'art. 648; la mera detenzione di denaro non è sufficiente a dimostrare questa provenienza. Occorre indicazione del reato presupposto o elementi che rendano altamente probabile la provenienza delittuosa.

  • art. 324 cod. proc. pen. (riesame)

    Applicato il principio che il Tribunale del riesame non può integrare una motivazione del G.i.p. quando questa è del tutto mancante o priva di autonoma valutazione (richiamo a art. 309 comma 9). Il riesame può confermare una misura solo se motivazione e fatti storici sono adeguatamente valutati.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che il giudice d'appello (riesame) non può supplire alla totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato; detta regola è richiamata in relazione al riesame (art. 324).

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Gli articoli sono la base formale del gravame per vizio di motivazione e violazione di norma penale sollevato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto fondati i motivi prospettati ai sensi di tali lettere.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la comunicazione al Procuratore generale in sede, come disposto dalla sentenza per competenza e adempimenti successivi.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024 (Bernaschino) e altri precedenti citati

    Richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la sola disponibilità di somme ingenti e la sproporzione rispetto alle condizioni economiche non sono di per sé elementi sufficienti per ritenere il fumus dei delitti di ricettazione o riciclaggio; è necessario un quid pluris che renda concreta e plausibile la provenienza del reato.

Massime di principio

  • La semplice detenzione di denaro ingente, anche se sproporzionata rispetto alle condizioni economiche, non prova la ricettazione: serve un quid pluris che renda probabile la provenienza da un reato.
  • Il provvedimento di sequestro preventivo deve indicare il reato presupposto o almeno elementi concreti che colleghino il bene a un illecito penalmente rilevante; altrimenti la motivazione è viziata.
  • Il Tribunale del riesame non può colmare una totale carenza motivazionale del provvedimento del G.i.p.; se manca motivazione autonoma e sufficiente l'annullamento è la conseguenza corretta.
  • In situazioni analoghe la difesa deve contestare l'assenza di elementi sul reato presupposto e richiedere il dissequestro, evidenziando la possibile provenienza lecita o non penalmente rilevante del bene.
  • Per evitare l'annullamento, l'accusa deve fornire, oltre alla scoperta del denaro, circostanze concrete (ad es. collegamenti investigativi, documenti, comportamento evasivo connesso a un reato specifico) che rendano altamente probabile la provenienza delittuosa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.