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Sentenza

Sentenza n. 2161/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della determina dirigenziale n. 8545 del 2.10.2025, pervenuta a mezzo Pec in data 2.10.2025, con cui il Dirigente dell’Area Strategie innovative per i trasporti del Comune di Milano ha irrogato la sanzione della sospensione per giorni 33 della licenza comunale di esercizio del servizio taxi; - del provvedimento prot. 504497 U del 2.10.2025, pervenuto contestualmente alla determina, con il quale il Responsabile dell’ufficio Sharing e autopubbliche del Comune di Milano ha comunicato che con la suddetta determina Dirigenziale è stato approvato l’esito della valutazione della Commissione Tecnica disciplinare di cui all’art. 60 del “Regolamento del Bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio Taxi”, appositamente convocata in data 10.9.2025, che ha disposto l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione della licenza comunale di esercizio per n. 33 giorni per ritenuta violazione dell’art. 35 commi 3 e 7 del citato Regolamento; - del verbale della Commissione Tecnica disciplinare del 10.9.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202504334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione per 33 giorni della licenza taxi, adottata a seguito della valutazione della Commissione Tecnica disciplinare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore taxi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere richiesto, al termine di una corsa da Milano all’aeroporto di Malpensa, un importo superiore alla tariffa predeterminata e per avere rilasciato una ricevuta incompleta. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 60 del Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi, sostenendo che la Commissione Tecnica disciplinare avrebbe dovuto essere integrata con un rappresentante della società di gestione dell’aeroporto di Malpensa, quale scalo interessato dalla condotta contestata. In secondo luogo, ha dedotto la falsa applicazione delle disposizioni regolamentari disciplinari, la violazione delle regole di funzionamento della Commissione, il difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 97 Cost., lamentando che ulteriori dichiarazioni rese dall’utente e acquisite nel corso del procedimento non gli fossero state comunicate, con conseguente lesione del contraddittorio. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha assorbito le ulteriori censure. L’art. 60, comma 2, del Regolamento stabilisce che la Commissione Tecnica disciplinare deve essere integrata, per i casi di rispettiva competenza, da un rappresentante della società di gestione dello scalo aeroportuale. La successiva delibera regionale del 2024 ha qualificato tale partecipazione come obbligatoria. Secondo il Tribunale, l’obbligo non riguarda soltanto le violazioni relative all’organizzazione del servizio e ai sistemi automatizzati di accesso agli spazi aeroportuali, ma tutte le violazioni regolamentari consumate all’interno dell’aeroporto. Poiché la condotta sanzionata si è perfezionata al termine della corsa, nel luogo di destinazione costituito dall’aeroporto di Malpensa, la Commissione avrebbe dovuto essere integrata con un rappresentante del gestore aeroportuale. La sua mancata integrazione ha determinato l’irregolare composizione dell’organo e la carenza di legittimazione all’esercizio del potere sanzionatorio, vizio che inficia le successive determinazioni disciplinari. Il provvedimento sanzionatorio è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60, commi 1 e 2, Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi n. 2/2014

    La composizione della Commissione è integrata, di volta in volta, da un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato per ciascuno dei Comuni che ha rilasciato la licenza in capo all'operatore interessato dal procedimento e da un rappresentante delle società di gestione degli scali aeroportuali per i casi di rispettiva competenza.

    La partecipazione del rappresentante del gestore aeroportuale è obbligatoria nei procedimenti relativi a violazioni regolamentari consumate all’interno dello scalo di competenza, non soltanto per le violazioni concernenti l’organizzazione del servizio aeroportuale o gli accessi automatizzati.

  • delibera di Giunta Regionale n. XII/3631 del 16.12.2024

    la partecipazione di tali soggetti è obbligatoria al fine di condividere gli esiti istruttori della Commissione Disciplinare e procedere all’applicazione dell’eventuale sanzione definita dalla medesima Commissione disciplinare a carico dell’operatore nei confronti del quale è stato avviato il procedimento disciplinare

    La delibera conferma il carattere obbligatorio dell’integrazione della Commissione con i soggetti indicati dall’art. 60, comma 2, del Regolamento.

  • art. 35, commi 3 e 7, Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

    Le disposizioni costituiscono la base regolamentare della contestazione relativa alla richiesta di una somma superiore alla tariffa predeterminata e al rilascio di una ricevuta incompleta.

  • art. 7, comma 3, Regolamento di funzionamento della Commissione tecnica disciplinare

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione delle ulteriori dichiarazioni dell’utente, ma la relativa censura è stata assorbita dal giudice.

  • art. 97 Costituzione

    Il principio di buon andamento è stato richiamato dal ricorrente quale parametro della contestata carenza istruttoria e motivazionale; la relativa censura non è stata esaminata per l’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Quando un regolamento prevede che una commissione disciplinare sia integrata, per i casi di rispettiva competenza, con un rappresentante del gestore dello scalo aeroportuale, tale integrazione è obbligatoria per tutte le violazioni regolamentari consumate all’interno dello scalo, non soltanto per quelle riguardanti l’organizzazione del servizio aeroportuale o i sistemi automatizzati di accesso.
  • La mancata integrazione obbligatoria di una commissione disciplinare determina un vizio della composizione collegiale e la carenza di legittimazione dell’organo all’esercizio del potere sanzionatorio; il vizio inficia le successive determinazioni disciplinari.
  • Ai fini dell’individuazione dello scalo competente, la condotta sanzionabile si considera consumata nel luogo in cui si perfeziona la violazione, che può coincidere con il luogo di destinazione della corsa e non necessariamente con quello di partenza.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteProcedimento disciplinareResponsabile del procedimento e competenza
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentale

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