Sentenza n. 558/2026 - Salerno, Sezione 2
risarcimento del danno patito dal ricorrente per effetto dei provvedimenti illegittimi adottati dal Comune di Pontecagnano Faiano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Plurimi provvedimenti edilizi comunali, tra cui ordinanze di demolizione e annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria, dei quali il ricorrente assumeva l'illegittimità e dai quali affermava essere derivata l'impossibilità di vendere il box auto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 14.312,00, oltre al danno non patrimoniale, sostenendo che plurimi provvedimenti comunali illegittimi avessero impedito la vendita di un box auto di sua proprietà. Il box era stato oggetto di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2006. Nel 2024 il Comune aveva adottato una prima ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, annullata dal TAR perché le opere risultavano legittimate dalla concessione in sanatoria; aveva poi adottato una seconda ordinanza, applicando l'art. 34 del medesimo testo unico, anch'essa annullata dal TAR; infine aveva annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, la concessione edilizia in sanatoria limitatamente al box, provvedimento anch'esso annullato dal TAR. Il ricorrente ha dedotto che, a causa di tali atti, aveva dovuto rifiutare una proposta di acquisto e interrompere le trattative, subendo lucro cessante, spese e interessi passivi versati a una società finanziaria, nonché un danno non patrimoniale. Il Comune si è costituito contestando la pretesa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha qualificato la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ponendo a carico del privato la prova della condotta illecita, dell'ingiustizia del danno, dell'evento dannoso, del nesso causale, del pregiudizio patrimoniale e dell'elemento soggettivo. Il Collegio ha ritenuto non provato che l'impossibilità di vendere il box fosse causalmente riconducibile ai provvedimenti comunali, rilevando che l'intervento amministrativo era stato determinato da un ordine perentorio del Genio Civile di Salerno, diretto a imporre accertamenti urgenti sulla stabilità dell'edificio, e si collocava quindi in un'attività vincolata dalla necessità di prevenire pericoli per la sicurezza pubblica. Ha inoltre osservato che la sentenza che aveva annullato la prima ordinanza di demolizione aveva rilevato vizi formali, lasciando impregiudicata la questione della carenza dei requisiti minimi di sicurezza strutturale. Il ricorrente non aveva allegato né dimostrato, secondo il criterio del più probabile che non, che senza l'intervento amministrativo la vendita sarebbe stata conseguita o sarebbe stata più facilmente conseguibile. Anche la richiesta di euro 14.312,00 per interessi passivi è stata ritenuta priva di adeguata prova, non essendo dimostrato il nesso tra la mancata vendita del box e la specifica operazione finanziaria, qualificata come scelta negoziale autonoma. Il TAR ha quindi escluso la prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana e ha compensato integralmente le spese di lite per ragioni di equità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale è ricondotta al modello della responsabilità aquiliana; il privato deve provare tutti gli elementi dell'illecito, inclusi condotta illecita, danno ingiusto, nesso causale, pregiudizio ed elemento soggettivo.
art. 2697 c.c.
La domanda risarcitoria è soggetta all'ordinario onere della prova gravante sul danneggiato.
art. 115 c.p.c.
Nel giudizio risarcitorio il principio dispositivo e l'onere di allegazione e prova operano senza che il metodo acquisitivo possa supplire alla mancata dimostrazione del danno e del nesso causale.
artt. 40 e 41 c.p.
Il nesso causale è verificato secondo il criterio della condicio sine qua non, temperato dal principio di causalità efficiente per le cause sopravvenute anomale e abnormi.
art. 97 Cost.
La colpa dell'amministrazione deve essere valutata considerando il comportamento complessivo dell'apparato e la gravità della violazione rispetto al quadro fattuale e normativo, in rapporto ai canoni di imparzialità e buon andamento.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato quale base della prima ordinanza comunale di demolizione, poi annullata nel precedente giudizio.
art. 34 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato quale base della seconda ordinanza comunale, anch'essa poi annullata nel precedente giudizio.
art. 21-nonies l. 241/1990
È stato richiamato quale base dell'annullamento d'ufficio della concessione edilizia in sanatoria, successivamente annullato dal TAR.
Massime di principio
- La responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima ha natura aquiliana e richiede la prova, a carico del privato, della condotta illecita, del danno ingiusto, del nesso causale, del pregiudizio concretamente subito e del dolo o della colpa dell'amministrazione.
- L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: l'illegittimità dell'atto costituisce soltanto uno degli elementi della responsabilità e non sostituisce la prova del danno e del nesso causale.
- Nel giudizio risarcitorio amministrativo il metodo acquisitivo proprio del processo impugnatorio non esonera il danneggiato dall'ordinario onere di allegare e provare il pregiudizio, la sua effettiva consistenza e il collegamento causale con l'azione amministrativa.
- Il nesso causale tra attività amministrativa e danno deve essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, mediante un giudizio controfattuale fondato sugli elementi concreti di conferma e sull'esclusione di cause alternative.
- La mera illegittimità dell'azione amministrativa non dimostra la colpa della pubblica amministrazione; occorre accertare, alla luce del comportamento complessivo dell'apparato e delle circostanze del caso, una violazione grave imputabile a negligenza o imperizia.
- Quando l'intervento amministrativo è imposto da esigenze urgenti di sicurezza pubblica e da prescrizioni vincolanti di altra autorità tecnica, la riconducibilità causale del danno lamentato ai provvedimenti adottati non può essere affermata senza dimostrare che il pregiudizio sarebbe stato evitato in assenza dell'azione amministrativa.
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