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Ordinanza

Ordinanza n. 695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto amministrativo non ulteriormente specificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato interessato)

Prevale il privato

La controversia

Il privato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che erano state dedotte l'insufficienza delle ragioni poste a fondamento dell'atto amministrativo impugnato e la loro incoerenza con una nota del Comune del 5 febbraio 2025. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato, in via cautelare, la complessità della vicenda, talune inadeguatezze motivazionali e contraddittorietà tra gli atti delle amministrazioni coinvolte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Campania, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La misura non consiste nella definizione del merito della controversia, ma nell'anticipazione della fissazione dell'udienza di merito, ordinando alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione. La decisione è motivata dalla necessità di un tempestivo e più approfondito esame nella fase di merito, in ragione delle inadeguatezze motivazionali e delle contraddittorietà rilevate, con specifico riguardo alla sufficienza e coerenza delle ragioni dell'atto impugnato rispetto alla nota comunale del 5 febbraio 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto davanti al Consiglio di Stato contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per accogliere l'istanza cautelare mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza definire la controversia nel merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la rilevazione di inadeguatezze motivazionali e contraddittorietà tra gli atti delle amministrazioni coinvolte può giustificare la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto e l'accoglimento della tutela cautelare mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Quando la complessità della vicenda e i dubbi sulla sufficienza e coerenza della motivazione dell'atto impugnato richiedono un approfondimento incompatibile con la sola fase cautelare, il giudice può accordare una misura cautelare propulsiva, rimettendo la controversia al giudice di primo grado per la tempestiva trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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