Ordinanza n. 695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto amministrativo non ulteriormente specificato
Esito
Favorevole al ricorrente (privato interessato)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che erano state dedotte l'insufficienza delle ragioni poste a fondamento dell'atto amministrativo impugnato e la loro incoerenza con una nota del Comune del 5 febbraio 2025. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato, in via cautelare, la complessità della vicenda, talune inadeguatezze motivazionali e contraddittorietà tra gli atti delle amministrazioni coinvolte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Campania, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La misura non consiste nella definizione del merito della controversia, ma nell'anticipazione della fissazione dell'udienza di merito, ordinando alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione. La decisione è motivata dalla necessità di un tempestivo e più approfondito esame nella fase di merito, in ragione delle inadeguatezze motivazionali e delle contraddittorietà rilevate, con specifico riguardo alla sufficienza e coerenza delle ragioni dell'atto impugnato rispetto alla nota comunale del 5 febbraio 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto davanti al Consiglio di Stato contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per accogliere l'istanza cautelare mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza definire la controversia nel merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la rilevazione di inadeguatezze motivazionali e contraddittorietà tra gli atti delle amministrazioni coinvolte può giustificare la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto e l'accoglimento della tutela cautelare mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Quando la complessità della vicenda e i dubbi sulla sufficienza e coerenza della motivazione dell'atto impugnato richiedono un approfondimento incompatibile con la sola fase cautelare, il giudice può accordare una misura cautelare propulsiva, rimettendo la controversia al giudice di primo grado per la tempestiva trattazione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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