Sentenza n. 802/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente la somma di euro 2.500,00, alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 dicembre 2024 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notificazione, l’Amministrazione aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese legali, senza dare esecuzione alla statuizione sostanziale. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione dell’azione. Ha chiesto quindi l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, era passata in giudicato e non era stata eseguita nella parte relativa all’accredito del beneficio sulla carta elettronica del docente. Ha inoltre verificato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell’interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente, in presenza di mancata esecuzione, la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto, oltre alla sorte capitale, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all’Amministrazione, non sia stata integralmente eseguita nella parte dispositiva sostanziale.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi previsti dall’ordinamento, compreso il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, senza che gli spetti un compenso quando si tratti di un dipendente già inserito nella struttura amministrativa.
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