Sentenza n. 257/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”; nonché per quanto occorrer possa della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 881 del 09.09.2021 recante ad oggetto “Estensione interinale delle concessioni demaniali determinata dalla perdurante pendenza dei giudizi Tar Toscana, II, R.G. 714/2020 e Cons. St., VI, 5198/2021”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Perelli 1 s.r.l. il 13/3/2024: della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determine del Comune di Piombino relative all'estensione o al differimento della durata delle concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le determine dirigenziali del Comune di Piombino n. 1167 del 19 novembre 2021 e n. 1204 del 26 novembre 2021, concernenti l'estensione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre 2023 e il relativo impegno di spesa per l'imposta di registro. Ha inoltre impugnato, per quanto occorresse, la determina n. 881 del 9 settembre 2021, concernente l'estensione interinale delle concessioni in ragione della pendenza di precedenti giudizi. Con motivi aggiunti ha impugnato la determina n. 1606 del 27 dicembre 2023, relativa al differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, escluse quelle in materia di produzione di beni. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente, in data 5 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente del 5 dicembre 2025 circa il venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudizio è stato quindi definito senza esame dei vizi dedotti e senza valutazione della legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune alla compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento nell'ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, anche se la dichiarazione proviene dalla parte ricorrente.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti, in particolare quando la parte resistente non si oppone alla compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →