Sentenza n. 597/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza n. 564/2024 pubblicata il 28 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, relativa all’accredito di un importo sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 564/2024 del Tribunale di Ancona, pronunciata in funzione di giudice del lavoro. Nel corso del giudizio ha rappresentato che l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, aveva eseguito il giudicato mediante accredito dell’importo dovuto sulla carta elettronica del docente. La circostanza non è stata contestata dall’Amministrazione resistente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata avessero eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in 600 euro, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge. La liquidazione è stata contenuta in considerazione del fatto che l’Amministrazione, pur adempiendo solo dopo la proposizione del ricorso, ha evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulti completamente soddisfatta.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese, poiché il giudizio si è reso necessario per ottenere l’esecuzione del giudicato; tuttavia, la liquidazione può essere contenuta quando l’amministrazione abbia adempiuto evitando ulteriori attività processuali e aggravi di spesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →