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Sentenza

Sentenza n. 597/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 564/2024 pubblicata il 28 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro;

Giustizia amministrativa202600165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, relativa all’accredito di un importo sulla carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 564/2024 del Tribunale di Ancona, pronunciata in funzione di giudice del lavoro. Nel corso del giudizio ha rappresentato che l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, aveva eseguito il giudicato mediante accredito dell’importo dovuto sulla carta elettronica del docente. La circostanza non è stata contestata dall’Amministrazione resistente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata avessero eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in 600 euro, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge. La liquidazione è stata contenuta in considerazione del fatto che l’Amministrazione, pur adempiendo solo dopo la proposizione del ricorso, ha evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulti completamente soddisfatta.
  • L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese, poiché il giudizio si è reso necessario per ottenere l’esecuzione del giudicato; tuttavia, la liquidazione può essere contenuta quando l’amministrazione abbia adempiuto evitando ulteriori attività processuali e aggravi di spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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