Cassazione Civile, Ordinanza n. 12483/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria a un interpello disapplicativo presentato da una società per ottenere, con riferimento all'anno d'imposta 2011, la disapplicazione della disciplina delle società non operative (c.d. di comodo). La società aveva rappresentato che l'unico immobile di sua proprietà, acquistato per essere destinato a struttura ricettivo-assistenziale, non poteva essere utilizzato per mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative, nonostante un iniziale parere favorevole della ASL; aveva inoltre dedotto di avere inutilmente tentato di locarlo o venderlo, invocando una causa di forza maggiore. L'Agenzia aveva rigettato l'interpello, ritenendo non provata la disapplicazione e rilevando anche l'assenza di iniziative alternative di impresa. La società aveva impugnato il diniego; in primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile, mentre in appello la CTR aveva ritenuto il diniego autonomamente impugnabile e lo aveva considerato atto recettizio e di immediata rilevanza esterna, ma senza decidere compiutamente sul merito della spettanza della disapplicazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (i) erronea ritenuta impugnabilità del diniego ex art. 19 d.lgs. 546/1992; (ii) violazione delle norme sulla disciplina delle società di comodo e sull'interpello, per avere la CTR valorizzato il fatto che l'Amministrazione si fosse pronunciata nel merito; (iii) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e omissione di pronuncia sul merito. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta violazione delle norme sulla disapplicazione e omessa pronuncia sulla sussistenza dei presupposti per ottenere risposta positiva all'interpello.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, confermando il principio per cui il diniego all'interpello disapplicativo è autonomamente impugnabile perché porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, pur non essendo espressamente elencato nell'art. 19 d.lgs. 546/1992. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale e anche il ricorso incidentale della società, rilevando che la sentenza della CTR era incompleta perché, una volta affermata l'impugnabilità dell'atto, non aveva deciso sul merito della domanda di disapplicazione, cioè sulla fondatezza o meno delle ragioni poste a base del diniego. Di conseguenza la decisione impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame, anche nel merito. L'esito complessivo è quindi di accoglimento parziale del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale, con cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973
Prevede la procedura di interpello disapplicativo delle norme antielusive; il diniego regionale è atto definitivo in sede amministrativa, recettizio e suscettibile di tutela giurisdizionale.
art. 30 L. n. 724 del 1994
Costituisce la disciplina delle società non operative; la disapplicazione può essere chiesta quando ricorrano condizioni oggettive ostative all'operatività.
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non impedisce l'impugnazione di atti che portino a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria; il diniego di interpello disapplicativo è qualificato come impugnabile.
art. 100 c.p.c.
Il contribuente ha interesse ad agire per ottenere una pronuncia idonea a stabilizzare la propria posizione rispetto alla pretesa tributaria conosciuta tramite il diniego.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le norme processuali richiamate come base dei motivi di ricorso e del ricorso incidentale per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare il vizio di motivazione/forma della sentenza, ritenuta incompleta perché non decisiva sul merito.
art. 36, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, censurata per incompletezza.
art. 1 D.M. n. 259 del 1998
Richiamato a supporto della natura definitiva in sede amministrativa del diniego reso nell'ambito dell'interpello disapplicativo.
Massime di principio
- Il diniego dell'Amministrazione a un interpello disapplicativo in materia di società non operative è autonomamente impugnabile, pur non essendo nominato espressamente nell'elenco degli atti impugnabili dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, quando renda conoscibile al contribuente una specifica pretesa tributaria.
- L'impugnazione del diniego di interpello disapplicativo introduce un giudizio a cognizione piena: il giudice tributario non deve limitarsi a scrutinare la legittimità formale dell'atto, ma deve verificare anche la fondatezza nel merito della richiesta di disapplicazione.
- Se il giudice tributario qualifica il diniego come atto impugnabile, deve comunque pronunciarsi sul merito della controversia, decidendo se ricorrano o meno i presupposti per la disapplicazione della disciplina antielusiva; l'omissione di tale valutazione integra vizio della sentenza.
- La natura tassativa degli atti impugnabili nel processo tributario non esclude la tutela contro atti atipici che contengano una compiuta e immediata pretesa fiscale, né pregiudica la successiva impugnazione degli atti tipici eventualmente emessi sul medesimo rapporto.
- Il diniego di disapplicazione delle norme sulle società di comodo, quando emesso dal direttore regionale, ha natura di atto definitivo in sede amministrativa e di diniego di agevolazione fiscale, con immediata rilevanza esterna.
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