Sentenza n. 477/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento - del silenzio inadempimento del Comune di Francavilla rispetto alle istanze di rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico richieste dalla propria impresa appaltatrice, con istanze prot. n. 33 del 19 marzo 2024 e prot. n. 56 del 22 aprile 2024; - dell’obbligo di provvedere e conseguente condanna a provvedere, nonché, in subordine, per la nomina di un Commissario ad acta; nonché per la condanna - al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune sulle istanze di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico presentate dall’impresa appaltatrice per lavori di rifacimento della rete idrica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune rispetto a due istanze autorizzatorie relative alla manomissione del suolo pubblico, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere, l’eventuale nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni da ritardo. Le istanze, tuttavia, erano state sottoscritte e presentate non dalla ricorrente, ma dalla Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l., impresa appaltatrice dei lavori. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, deducendo di avere comunque provveduto sulle istanze. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di legittimazione attiva della ricorrente e ha esaminato prioritariamente tale questione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di Acquedotto Pugliese S.p.A. Ha affermato che l’azione avverso il silenzio presuppone la titolarità di una posizione giuridica differenziata, normalmente qualificabile come interesse legittimo pretensivo, riferibile al soggetto che ha presentato l’istanza e ha così attivato il procedimento amministrativo. Poiché le istanze erano state presentate dalla Cogeir, soltanto quest’ultima era titolare dell’interesse legittimo alla conclusione del procedimento; l’interesse di Acquedotto Pugliese, pur collegato all’esecuzione dell’appalto, era indiretto e non costituiva una situazione giuridica legittimante. Il riferimento dell’art. 31, comma 1, c.p.a. a “chi vi ha interesse” riguarda l’interesse a ricorrere, distinto dalla legittimazione ad agire, e non consente a un soggetto estraneo al rapporto procedimentale di promuovere l’azione sul silenzio. È stata ritenuta non pertinente una precedente pronuncia relativa a una disciplina speciale della Provincia autonoma di Bolzano. La domanda risarcitoria è stata dichiarata non accoglibile, seguendo la sorte processuale della domanda principale. Le spese sono state integralmente compensate, poiché la questione di rito è stata rilevata d’ufficio.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
“Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”
L’azione contro il silenzio richiede, oltre all’interesse a ricorrere, la legittimazione del soggetto titolare di una posizione giuridica differenziata, normalmente un interesse legittimo pretensivo, collegata al procedimento non concluso.
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio, la cui legittimazione spetta al soggetto titolare dell’interesse legittimo alla conclusione del procedimento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone che il ricorrente sia titolare di una posizione giuridica soggettiva differenziata, normalmente un interesse legittimo pretensivo, riferibile al potere amministrativo non esercitato.
- Nel procedimento avviato su istanza di parte, la legittimazione a proporre l’azione contro il silenzio spetta, di regola, al soggetto che ha presentato l’istanza e ha attivato il procedimento; un soggetto terzo, anche se titolare di un interesse economico o contrattuale indiretto alla definizione del procedimento, non è legittimato ad agire.
- L’espressione “chi vi ha interesse” contenuta nell’art. 31, comma 1, c.p.a. attiene all’interesse a ricorrere e non elimina il distinto requisito della legittimazione ad agire, fondato sulla titolarità della posizione giuridica sostanziale.
- Il difetto di legittimazione all’azione contro il silenzio rende inammissibile anche la domanda risarcitoria strettamente correlata alla pretesa di accertamento dell’obbligo di provvedere.
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