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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36079/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del 20/12/2023 del Tribunale di Nola che aveva respinto l'istanza, proposta in esecuzione, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra due diverse condanne: un delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso tra luglio 2013 e aprile 2014, e un reato di cui al previgente art. 73 consumato il 13 febbraio 2015. Con un secondo motivo la ricorrente deduce analoga illegittimità rispetto al collegamento tra reati ex art. 73 accertati in procedimenti separati. Sostiene, tra l'altro, che nel processo di cognizione era già stata riconosciuta la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine contestati in quella sede, incluso reati commessi dopo la separazione dalla consorteria, e che ciò dimostrerebbe la preventiva rappresentazione dei reati successivi come parte del medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sul piano giuridico la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario, cioè la originaria progettazione dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali, valutata tramite indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.). Il Tribunale di Nola aveva motivato il rigetto evidenziando un iato temporale di circa dieci mesi tra le condotte e la estraneità della seconda fattispecie alla dimensione associativa dei reati precedenti; argomentazione ritenuta logica, congrua e insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato l'insindacabilità della diversa valutazione di merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    Riferito al delitto associativo in materia di stupefacenti; nella fattispecie è il reato associativo contestato per il periodo luglio 2013-aprile 2014 e al quale si tenta di collegare, ai fini della continuazione, i reati successivi.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 (previgente)

    Norma sui delitti di traffico illecito di stupefacenti (nella formulazione previgente); indica i reati-fine per i quali è contestata la continuazione con il reato associativo.

  • Codice di procedura penale - art. 671

    Norma che disciplina la declaratoria del vincolo della continuazione in sede esecutiva; la Corte applica i criteri giurisprudenziali relativi alla prova del programma criminoso unitario richiesti dall'articolo.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma che prevede l'onere delle spese e la possibile condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che la parte abbia proposto il ricorso in mala fede o con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque dichiarato l'inammissibilità ma senza ritenere colpevole la parte.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la prova di un progetto criminoso unitario originariamente concepito almeno nelle sue linee essenziali; non basta la semplice reiterazione di condotte simili.
  • Indicatori utili per valutare la continuità sono: omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e programmabilità della condotta; non è necessario che tutti gli indicatori siano presenti, ma quelli rilevanti devono essere concreti e significativi.
  • Un precedente riconoscimento della continuazione in sede di cognizione non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione: quest'ultimo può arrivare a una valutazione diversa purché adeguatamente motivata.
  • La mera appartenenza a uno stile di vita criminoso, la ripetizione di reati o la recidiva non possono sostituire la prova di una preventiva progettazione dei reati successivi richiesta per la continuazione.
  • La valutazione dei fatti e degli indici di unità criminale è rimessa principalmente al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la congruità e la logicità della motivazione.

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