Cassazione Penale, Sentenza n. 41148/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 22/05/2025 che ha confermato il sequestro preventivo per equivalente di una Porsche Macan, disposta con decreto del G.I.P. del 29/11/2024, in relazione al reato di riciclaggio per il quale è indagato il figlio Pastoressa Michele. Denuncia violazione dell'art. 321, comma 2, c.p.p., per vizio di motivazione su due profili: (i) la mancata prova della proprietà e della disponibilità dell'autovettura in capo a Francesco; (ii) l'insufficienza delle evidenze che colleghino la disponibilità del bene all'indagato Michele (si censurano fotografie del figlio a bordo dell'auto come prove insufficienti e si sottolinea il rapporto familiare tra i soggetti). Il ricorrente sostiene altresì che la documentazione prodotta dimostrerebbe la capacità reddituale di Francesco per l'acquisto dell'auto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano essenzialmente vizi di motivazione, mentre nei ricorsi avverso provvedimenti di sequestro preventivo è consentita la cassazione solo per violazione di legge (comprendente solo vizi talmente radicali della motivazione da costituire violazione di legge). La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente valorizzato le annotazioni di servizio della Guardia di Finanza che fotografavano e rilevavano l'uso della Porsche da parte dell'indagato Michele e abbia legittimamente escluso che il bene fosse nella titolarità effettiva di Francesco, anche in considerazione dell'insufficiente prova della capacità reddituale di quest'ultimo. Perciò il ricorso, configurandosi come censura della motivazione e non come fondata violazione di legge, è stato dichiarato inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorrente invoca tale norma per vizio di motivazione; la Corte ricorda però che in materia di sequestro preventivo la cassazione è ammessa per violazione di legge e che i vizi di motivazione sono rilevabili in cassazione solo se così radicali da costituire violazione di legge (apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi).
art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1-bis e seguenti c.p.p.
Richiamate per motivare la trattazione in camera di consiglio e la mancata presenza delle parti per assenza di richiesta di trattazione orale nei termini.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo)
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023
Richiamata per affermare il principio che il ricorso contro il sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e che questioni di motivazione richiedono vizi radicali per essere valutate in cassazione.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo il ricorso in Cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge; i vizî di motivazione sono valutabili solo se così gravi da configurare una violazione di legge (motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi).
- La contestazione dell'apprezzamento probatorio (es. uso del bene fotografato, valutazione della capacità reddituale) costituisce generalmente questione di merito non sindacabile in cassazione, salvo che si dimostri un vizio giuridico nella motivazione di tipo radicale.
- Elementi quali annotazioni di servizio e fotografie ripetute che documentano l'uso di un bene costituiscono elementi idonei a fondare la ricostruzione della disponibilità materiale del bene, specialmente se non esistono prove credibili della titolarità o della capacità economica del terzo.
- Il rapporto di parentela tra il proprietario formale e l'utilizzatore non esclude di per sé che il bene sia nella effettiva disponibilità dell'indagato; è necessario fornire prove adeguate per dimostrare l'assenza di disponibilità concreta.
- Chi impugna un provvedimento cautelare reale in Cassazione dovrebbe strutturare i motivi in termini di violazione di legge o dimostrare l'esistenza di un vizio motivazionale così radicale da equivalere a violazione di legge, per evitare l'inammissibilità e possibili sanzioni economiche.
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