Sentenza del 04/10/2017 n. 1152 - Comm. Trib. Prov. Torino
IVA: Esenzioni e agevolazioni - Regimi dei minimi - Cambiamento codice attività - Insufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa posizione del contribuente non è stata accolta: il semplice cambiamento del codice attività è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l'avvio di una nuova attività. Quando sussiste continuità sostanziale con l'attività precedente, l'accesso al regime agevolato dei contribuenti minimi non è legittimo, poiché manca il requisito della novità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'accesso al regime dei contribuenti minimi. Il contribuente sosteneva, implicitamente, che il cambiamento del codice attività identificasse una nuova attività, autonoma rispetto a quella precedentemente esercitata. La questione era invece stabilire se vi fosse una reale novità dell'attività oppure una mera prosecuzione della precedente. Secondo il principio affermato, la valutazione deve essere compiuta caso per caso considerando il contesto complessivo: il solo cambio formale del codice attività non è sufficiente quando l'attività continua sostanzialmente nello stesso luogo, verso gli stessi clienti e mediante gli stessi beni o strumenti.
Norme richiamate
Regime agevolato dei contribuenti minimi
L'accesso al regime presuppone, tra gli altri requisiti, l'effettivo avvio di una nuova attività e non la mera prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività sia realmente nuova occorre esaminare la situazione concreta nel suo complesso, non soltanto gli adempimenti formali o il codice attività dichiarato.
- Il cambio del codice attività, della denominazione o di altri elementi formali non dimostra da solo l'avvio di una nuova attività.
- La continuità nello stesso luogo, con gli stessi clienti, gli stessi beni o strumenti e modalità operative analoghe costituisce un forte indizio di prosecuzione dell'attività precedente.
- Chi invoca un regime agevolato deve poter dimostrare elementi sostanziali di discontinuità e novità, documentando l'effettiva autonomia della nuova attività.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, bilanciando gli indici di continuità e quelli di effettiva innovazione dell'attività esercitata.
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