Cassazione Civile, Sentenza n. 1170/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Banco impugnava la sentenza d'appello che aveva limitato l'accertamento dell'obbligo del terzo all'importo indicato nel pignoramento (€44.115,64). Sosteneva che il giudizio di accertamento ex art. 548 (vecchio testo) c.p.c. dovesse investire l'intero rapporto obbligatorio tra il terzo e il debitore (ossia tutti i crediti esistenti), e che, se durante l'esecuzione il creditore procedente avesse acquisito nuovi titoli e depositato atti di intervento, l'oggetto del pignoramento e del relativo giudizio dovesse automaticamente estendersi senza necessità di una nuova intimazione formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è circoscritto alla misura indicata nell'atto di pignoramento (precetto aumentato della metá ai sensi dell'art. 546 c.p.c.). Ha stabilito che per ottenere l'ampliamento dell'oggetto del pignoramento occorre una "rituale estensione del pignoramento" mediante nuova notifica di intimazione al debitore e al terzo; il mero deposito di atti di intervento nel processo esecutivo non è sufficiente. Ha inoltre precisato che, se necessario, il creditore che intende ampliare la domanda nel giudizio di accertamento deve chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. Ha compensato integralmente le spese di cassazione e rilevato l'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 546 c.p.c.
Il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metá individua anche l'oggetto del processo esecutivo e del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; senza rituale estensione del pignoramento non è possibile attribuire somme maggiori.
art. 547 c.p.c.
Richiamato nel contesto della dichiarazione resa dall'Associazione Professionale (esimenti/contestazioni del terzo) ma non oggetto di una interpretazione decisiva diversa da quella ordinaria.
art. 548 c.p.c. (vecchio testo)
Il ricorrente invocava che l'oggetto del giudizio ex art. 548 fosse l'intero rapporto obbligatorio tra terzo e debitore; la Corte ha invece interpretato l'ambito del giudizio in relazione alla misura pignorata, confermando il limite operativo.
art. 153 c.p.c.
Se il creditore intende modificare la domanda nel corso del giudizio di accertamento per adeguarla a nuovi titoli, deve proporre rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ove ne sussistano i presupposti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma di riferimento per il motivo di cassazione relativo a violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Citata con riferimento all'onere del ricorrente di spiegare fatti rilevanti e non dedotti; la Corte ha rilevato che non risultava provata una rituale estensione del pignoramento e il ricorrente non ne ha dato conto ai sensi di tale disposizione.
art. 2741 c.c.
Richiamato fra le norme indicate nel ricorso; non è emersa una specifica diversa interpretazione nella decisione rispetto al principio generale sulla prova dei fatti giuridici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha adottato la statuizione prevista: ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata in relazione alla modifica del contributo unificato prevista dal legislatore; la Corte ne applica gli effetti per l'obbligo di versamento addizionale.
Massime di principio
- Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è limitato all'importo indicato nel pignoramento (precetto), aumentato della metá ai sensi dell'art. 546 c.p.c.; il giudice non può assegnare somme superiori in mancanza di rituale estensione.
- Per ampliare l'oggetto del pignoramento in conseguenza di nuovi titoli acquisiti durante l'esecuzione è necessaria la "rituale estensione del pignoramento": notifica di nuova intimazione al debitore e al terzo; il mero deposito di atti di intervento non basta.
- Se, dopo l'inizio del giudizio di accertamento, il creditore vuole modificare la domanda sulla base di nuovi elementi deve, oltre ad estendere formalmente il pignoramento, chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. quando ciò sia proceduralmente richiesto.
- Anche quando l'accertamento dell'obbligo del terzo sia devoluto al giudice dell'esecuzione (subprocedimento), lo scopo è solo consentire il prosieguo dell'esecuzione: non è necessaria una cognizione estesa di tutti i rapporti patrimoniali fra terzo e debitore, ma l'accertamento che il terzo debba almeno l'importo assegnabile.
- Il mancato rispetto delle formalità procedurali per l'estensione del pignoramento può impedire al creditore di soddisfarsi su somme successivamente emergenti a suo favore, ancorché il credito complessivo sia aumentato.
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