Ordinanza n. 914/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) l’esclusione “di diritto” dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, comminata ope legis, in applicazione dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso per effetto della mancata presentazione (pur sussistendo un legittimo impedimento comunicato dal ricorrente) alle prove di efficienza fisica per le quali era stato convocato per il giorno 15 dicembre 2025; 2) la nota prot. 0042557 del 15.12.2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Concorsi, I Divisione, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale - a fronte della richiesta del ricorrente del 14.12.2025 di differimento delle prove di efficienza fisica in ragione di documentato infortunio - l'Amministrazione ha riscontrato che il differimento era possibile in seduta compresa nel calendario concorsuale la cui ultima data utile era il 16 dicembre 2025 e, pertanto, per l'annullamento del rigetto dell'istanza di differimento del ricorrente; 3) ogni provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso reso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica del concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, nonché tutte le operazioni, atti ed accertamenti e relativi verbali della medesima Commissione della seduta del 15 e/o16 dicembre 2025, nella parte riguardante il ricorrente; 4) ogni ulteriore provvedimento tacito o espresso, mai comunicato e mai notificato, di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025 per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, derivante dalla mancata presentazione del ricorrente alla convocazione delle prove di efficienza fisica del 15-16 dicembre 2025 (pur sussistendo un legittimo impedimento del ricorrente); 5) gli artt. 12 e 13 del bando di concorso e, in ogni caso, il bando di concorso nella sua interezza nonché le “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nelle parti in cui prevedono che tutti i concorrenti, ivi comprendendo anche quelli già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, siano sottoposti alle prove di efficienza fisica; e i medesimi articoli del bando di concorso, laddove non dispongano l'esenzione allo svolgimento degli accertamenti di efficienza fisica per i candidati già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (esenzione che invece è disposta per gli accertamenti psico-fisici); 6) l'art. 12 comma 7 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi”, non fa salve le ipotesi, ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente, e del pari per l'annullamento delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso nella parte in cui prevedono la possibilità di rinvio solo nell'ambito del calendario concorsuale dal 3 al 16 dicembre 2025 e non anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 7) l'art. 17, comma 2, del D.M. n. 168/2022, laddove nel disporre che “I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse”, non fa salve le ipotesi ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 8) l'art. 11 comma 2 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “Le Candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età”, non prevede che la convocazione a sessione concorsuale utile successiva alla cessazione dello stato di temporaneo impedimento, riguardi anche quei concorrenti che siano temporaneamente impediti per motivi di salute o di forza maggiore o comunque per motivi non dipendenti dalla propria volontà; 9) l'art. 12 comma 3 del bando di concorso e le “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono esercizi ginnici di efficienza fisica uguali per tutti i concorrenti uomini (corsa 1000 mt in 4'10''; salto in alto mt 1,20; piegamenti sulle braccia 15) e per tutte le concorrenti donne (corsa 1000 mt in 5'10''; salto in alto mt 1,00; piegamenti sulle braccia 10), senza distinzione rispetto ai concorrenti partecipanti nell'aliquota dei posti riservata al personale della Polizia di Stato e senza l'effettuazione di prove fisiche differenziate e parametrate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 10) il decreto del Ministero dell'Interno del 30 giugno 2003, n. 198 (Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli); il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2); il decreto del Ministro dell'Interno 9 settembre 2022, n. 168 (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento di concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alla carriera dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale), nella parte in cui ciascuno di tali atti non ha previsto che nei concorso per l'assunzione di commissari della Polizia di Stato, gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato siano esentati dalla svolgimento delle prove di efficienza fisica e, subordinatamente e nel caso di accertata obbligatorietà di tali prove, nella parte in cui tali atti non hanno previsto relativamente all'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, l'effettuazione di prove fisiche differenziate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 11) per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso; e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere esonerato dagli accertamenti di efficienza fisica, o subordinatamente ad essere riconvocato alla esecuzione delle stesse con esercizi ginnici in modo parametrato all'età; ancora subordinatamente e ad essere riconvocato alle prove di efficienza fisica; in ogni caso, ad essere ammesso alle fasi successive del concorso (accertamenti attitudinali e prova orale);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica e diniego del differimento delle prove oltre il calendario concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'esclusione di diritto dal concorso pubblico per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, derivante dalla mancata presentazione alle prove di efficienza fisica fissate per il 15 dicembre 2025. Ha contestato il diniego dell'Amministrazione alla richiesta di differimento, presentata in ragione di un documentato infortunio, benché il calendario concorsuale prevedesse come ultima data utile il 16 dicembre 2025. Sono stati inoltre impugnati gli atti della commissione relativi alla mancata partecipazione, le disposizioni del bando e della normativa regolamentare che consentono il differimento soltanto nell'ambito del calendario già fissato, nonché le disposizioni che sottopongono alle prove fisiche anche gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e non prevedono prove differenziate in ragione dell'età. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di essere riconvocato per le prove fisiche, eventualmente con esercizi parametrati all'età, e comunque di essere ammesso alle successive fasi concorsuali.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, il diniego di un rinvio oltre il 16 dicembre 2025 non è apparso giustificato da seri e gravi impedimenti organizzativi dell'Amministrazione, la cui sussistenza poteva ragionevolmente escludersi alla luce dell'articolazione e dello svolgimento concreto della procedura. Il TAR ha richiamato il proprio precedente secondo cui l'art. 12, comma 7, del bando e l'art. 17 del d.m. n. 168/2022, se interpretati come preclusivi in ogni caso di un differimento oltre il calendario originario, possono risultare illegittimi per violazione del principio di proporzionalità, non consentendo il contemperamento tra esigenze di celerità della procedura e tutela della salute del candidato. La domanda cautelare è stata accolta: l'Amministrazione deve riammettere il ricorrente alla procedura e consentirgli di svolgere le prove fisiche in una sessione straordinaria compatibile con il recupero dall'infortunio, salvo che il protrarsi della condizione patologica renda incompatibile il rinvio con documentate e serie esigenze organizzative. L'Amministrazione può, quale misura organizzativa alternativa, ammettere il ricorrente immediatamente alla prova orale e svolgere successivamente le verifiche di efficienza fisica. È stata quindi sospesa in parte qua l'esecutività degli atti impugnati, limitatamente alla possibilità di sostenere le prove fisiche e di proseguire, nelle more, l'iter concorsuale. La decisione sulle spese cautelari è stata rinviata al definitivo; il giudizio è stato fissato per la camera di consiglio del 7 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, del bando di concorso
I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi
La disposizione non può essere interpretata necessariamente come preclusiva di ogni differimento oltre il calendario originario, quando ciò impedisca di contemperare in modo proporzionato le esigenze organizzative della procedura con la tutela della salute del candidato.
art. 17, comma 2, d.m. 9 settembre 2022, n. 168
I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse
Un'interpretazione che vieti sempre il differimento oltre il calendario inizialmente fissato può violare il principio di proporzionalità, se non consente una ragionevole riorganizzazione della procedura per tutelare la salute del candidato.
art. 7, comma 2, del bando di concorso
Esprime il principio di ragionevole e giustificata flessibilità dell'ordine di svolgimento delle prove, consentendo, ove organizzativamente preferibile, l'ammissione alla prova orale prima dello svolgimento delle verifiche di efficienza fisica.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; la misura è stata concessa in presenza di sufficiente fumus boni iuris.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la previsione dell'esclusione automatica del candidato assente alle prove fisiche non può essere applicata in modo da precludere sempre e comunque ogni differimento oltre il calendario originario quando l'assenza dipenda da un grave e documentato impedimento non imputabile al candidato.
- La pubblica amministrazione, nel decidere su una richiesta di rinvio delle prove concorsuali per documentati motivi di salute, deve verificare concretamente la sussistenza di serie e gravi esigenze organizzative ostative e compararle con l'interesse del candidato alla tutela della salute; il mero riferimento alla scadenza del calendario non è sufficiente.
- Le disposizioni concorsuali che consentono il recupero delle prove soltanto entro il calendario originariamente fissato devono essere interpretate, ove possibile, in modo conforme al principio di proporzionalità, ammettendo una ragionevole riorganizzazione del calendario quando ciò sia compatibile con le esigenze organizzative documentate dell'amministrazione.
- Per contemperare la tutela del candidato impedito e la continuità della procedura concorsuale, l'amministrazione può disporre una sessione straordinaria per la prova fisica oppure consentire provvisoriamente lo svolgimento delle prove successive, posticipando la verifica fisica a un momento successivo, purché la soluzione sia ragionevole e organizzativamente giustificata.
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