Sentenza del 02/02/2016 n. 101 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte in genere - Accisa su gas metano - Legge Regione Calabria 26/06/2003 n. 8, art. 3 bis - Direttive CEE n. 92/12 del 25/02/1992, n. 92/81 del 19/10/1992 e n. 82/92 del 19/10/1992 - Violazione - Sussistenza - Prevalenza disciplina Comunitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva regionale è stata ritenuta illegittima. La disciplina comunitaria prevale sulla normativa regionale e, poiché l'addizionale condivide la natura del tributo principale, la Regione non disponeva del potere di istituirla in materia di accisa sul gas metano. Ne consegue l'esclusione dell'applicazione dell'addizionale regionale prevista dall'art. 3-bis della legge regionale Calabria n. 8/2003.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la legittimità dell'addizionale regionale sull'accisa per il gas metano destinato alla produzione di energia elettrica. La materia delle accise sul gas metano è disciplinata in modo organico dalle direttive comunitarie n. 92/12/CEE, n. 92/81/CEE e n. 92/82/CEE, che riservano agli Stati membri le scelte relative all'imposizione o all'esenzione. La Regione, pur essendo ente territoriale, non poteva quindi introdurre autonomamente un'addizionale avente la stessa natura dell'accisa statale.
Norme richiamate
Legge Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, art. 3-bis
La disposizione regionale, nella parte in cui introduce un'addizionale all'accisa sul gas metano, è stata ritenuta illegittima per carenza di competenza della Regione.
Direttiva CEE n. 92/12 del 25 febbraio 1992
Disciplina il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa e conferma la prevalenza della regolamentazione comunitaria e statale rispetto a interventi impositivi regionali incompatibili.
Direttiva CEE n. 92/81 del 19 ottobre 1992
Riguarda l'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e concorre a delineare il quadro comunitario entro cui devono essere esercitate le competenze impositive.
Direttiva CEE n. 92/82 del 19 ottobre 1992
Stabilisce i livelli minimi di imposizione sui prodotti energetici, lasciando agli Stati e non agli enti territoriali le decisioni fondamentali su imposizione ed esenzione.
Massime di principio
- Quando una materia tributaria è armonizzata da direttive europee e la relativa disciplina attribuisce il potere regolamentare allo Stato, una Regione non può introdurre autonomamente tributi o addizionali aventi la stessa natura del tributo armonizzato.
- L'addizionale non è considerata un prelievo distinto solo perché applicata da un ente territoriale: se colpisce la stessa base imponibile e presenta la stessa funzione dell'accisa principale, è soggetta ai medesimi limiti di competenza.
- In caso di contrasto tra una norma regionale e la disciplina europea vincolante, prevale quest'ultima e la disposizione regionale incompatibile non può costituire validamente la base della pretesa fiscale.
- Per valutare la legittimità di un'imposizione territoriale occorre verificare sia la competenza dell'ente che l'ha istituita sia l'eventuale esistenza di una disciplina europea o statale esclusiva e armonizzata.
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