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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 191/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava l'eseguibilità di un titolo cumulativo formato da più sentenze; sosteneva che l'estensione della consegna da parte della Spagna, relativa al titolo indicato come sub b), era intervenuta tardivamente (dopo l'ultimazione dell'espiazione della pena relativa al titolo sub a, avvenuta il 18/12/2012) e che la prosecuzione della detenzione oltre tale data violava il principio di specialità (art. 32 legge n. 69/2005), rendendo inefficace l'estensione. Inoltre deduceva inefficacia derivata per l'estensione relativa al titolo sub c). Il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la violazione del principio di specialità per il titolo b) ma ritenuto che la successiva estensione della consegna da parte dell'Autorità spagnola avesse sanato la violazione, mantenendo intatto il titolo cumulativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo di argomentazioni già valutate e confutate. Ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Sez.1 n.3791/2013) secondo la quale la violazione del principio di specialità esisteva fino alla data di estensione della consegna da parte dello Stato estero (13/02/2013), ma viene meno una volta che lo Stato estero dà il suo assenso all'estensione. Ha inoltre ricordato che eventuali vizi nella procedura di estensione attivata dallo Stato richiedente devono essere fatti valere nello Stato richiesto secondo le sue regole. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e di principi di responsabilità per impugnazioni irrituali.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 32 (principio di specialità)

    Il principio vieta che la persona consegnata sia sottoposta a misure detentive per fatti anteriori diversi da quello per cui è stata concessa la consegna, salvo rinuncia o assenso dello Stato che ha effettuato la consegna; la Corte ha ritenuto che l'assenso dello Stato estero mediante estensione della consegna sanifica la violazione precedente

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sez. I, n. 3791 del 07/11/2013

    Precedente che ha già stabilito che la violazione del principio di specialità sussiste fino all'assenso dello Stato estero e che, dopo l'estensione della consegna da parte dello Stato estero, l'illegittimità viene meno

  • Sez. I, n. 22285 del 2018

    Precedente richiamato dalla Corte a sostegno del principio che l'estensione della consegna da parte dello Stato estero può sanare una precedente violazione della specialità

  • Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012 (Caiazzo)

    Principio secondo cui i vizi dei provvedimenti nazionali nella procedura di estensione attiva della consegna, ove incidano sulla procedura di competenza dello Stato richiesto, devono essere dedotti nello Stato estero secondo le sue regole e tempi

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale che giustificano l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • La violazione del principio di specialità (art. 32 legge 69/2005) sussiste solo fino a quando lo Stato che ha effettuato la consegna non dà il proprio assenso ad estendere la consegna a fatti diversi; una successiva estensione da parte dello Stato estero rende la protrazione della detenzione legittima e toglie efficacia alla contestazione basata sulla specialità
  • Eventuali vizi formali o sostanziali nella procedura nazionale di richiesta di estensione della consegna devono essere fatti valere nello Stato richiesto secondo le modalità e i termini di quel sistema giuridico; la giurisdizione italiana è limitata quanto alle conseguenze di tali vizi sulla validità dell'estensione
  • Se l'estensione della consegna è intervenuta dopo che la pena originaria era stata esaurita, la persona è stata comunque illegittimamente detenuta fino all'eventuale assenso dello Stato estero; tuttavia, tale illegittimità interna non impedisce che, una volta estesa la consegna dall'estero, le successive azioni esecutive siano considerate legittime
  • Chi intende contestare l'estensione della consegna deve agire tempestivamente e, se del caso, attivare i rimedi nello Stato che ha concesso l'estensione; ricorsi reiterativi o basati su argomentazioni già decise possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati
  • La Corte di cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di somme (Cassa delle ammende) e delle spese se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o irrituale

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