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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37482/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di bancarotta preferenziale contestati ai capi a2) e a3), ha confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi a1 e b) e ha rideterminato la pena. Propone tre motivi, tutti basati su vizio di motivazione: 1) contesta di essere stato ritenuto amministratore di fatto nonostante formali diffide contrarie dei soci e contesta anche l'esistenza del dolo, anche generico, per la bancarotta documentale (capo b); 2) contesta la qualificazione dei fatti del capo a1 come bancarotta patrimoniale distrattiva e non preferenziale, sostenendo che si siano verificati prima dell'apertura della procedura fallimentare; 3) lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione fosse già adeguatamente esaminata e motivata dal giudice di merito: la Corte territoriale ha fornito elementi probatori (dichiarazioni dei testi Macrì, Fantini, Favale) che giustificano la qualificazione di amministratore di fatto e l'attribuzione di funzioni gestorie al ricorrente; la censura in Cassazione avrebbe richiesto la rivalutazione delle prove, il che è inammissibile. Sul secondo motivo ha osservato che la qualificazione come distrazione patrimoniale è fondata sulla mancanza di giustificazione dei flussi di cassa in uscita e non sul momento temporale in cui sono avvenuti gli atti. Sul terzo motivo ha ritenuto la censura generica e quindi inammissibile: il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito e, salvo richiesta specifica e motivata, la Cassazione non interviene. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460

    Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460

    Principio secondo cui il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito e non necessita della specifica indicazione delle ragioni salvo che la parte abbia richiesto espressamente tale indicazione con indicazione di circostanze di fatto.

  • Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281

    Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281

    Principio secondo cui è inammissibile in Cassazione un motivo derivante da un appello originariamente formulato in modo generico, quando l'eventuale accoglimento non produrrebbe esito favorevole in sede di rinvio.

  • Estinzione per prescrizione (concetto applicato ai capi a2) e a3))

    I capi a2) e a3) sono stati dichiarati estinti per prescrizione; il testo applica il concetto senza citare espressamente la norma di legge.

Massime di principio

  • La qualificazione come amministratore di fatto può essere desunta da elementi di fatto (ingerenze gestorie, rapporti personali e direttive ai formali amministratori) anche se esistono formali diffide; in Cassazione occorre indicare specifici vizi logici o travisamenti di prova per ottenere accoglimento.
  • La distinzione tra bancarotta patrimoniale "per distrazione" e bancarotta "preferenziale" dipende non solo dal momento temporale degli atti, ma dalla giustificazione e dalla natura dei movimenti di cassa: la mancanza di idonea giustificazione è elemento decisivo per la qualificazione come distrazione.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca motivazione adeguata o se la parte aveva richiesto specificamente la considerazione di circostanze di fatto determinanti.
  • I motivi di ricorso ripetitivi o formulati in modo generico sono inammissibili: in Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito senza indicazione di errori logico-giuridici specifici.
  • In situazioni simili, chi impugna deve: 1) contestare con precisione i punti della motivazione del giudice di merito indicando illogicità o travisamenti probatori; 2) se contesta il bilanciamento delle circostanze, dimostrare perché manchi l'adeguata motivazione o aver richiesto espressamente in grado l'indicazione puntuale delle ragioni; 3) quando si discute la qualificazione del reato, concentrarsi su elementi di diritto e prova relativi alla natura e alla giustificazione dei flussi patrimoniali, non solo sul criterio temporale.

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