Cassazione Civile, Ordinanza n. 26369/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dalla pretesa di numerosi ex dipendenti del Gruppo ENEL, ormai pensionati, e di alcuni loro eredi di ottenere il riconoscimento del diritto a continuare a fruire delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva già respinto la domanda, ritenendo legittima la disdetta datoriale del beneficio. In cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 36 Cost., 2099 e 2021 c.c. e degli artt. 48 e 51 TUIR, sostenendo che lo sconto tariffario avesse natura retributiva, anche alla luce del suo trattamento fiscale come reddito di lavoro dipendente; (2) violazione degli artt. 36 Cost., 1373, comma 3, e 2099 c.c. e dell'art. 33 del c.c.n.l. 21.2.1989, assumendo che il beneficio fosse un diritto ormai entrato stabilmente nel patrimonio dei lavoratori e quindi non eliminabile da contrattazione collettiva successiva né da recesso unilaterale datoriale; (3) violazione degli artt. 1387, 1388, 1392 e 1399 c.c., deducendo il difetto di rappresentanza dei lavoratori rispetto all'accordo sindacale del 27.11.2015 richiamato nella disdetta; (4) violazione dell'art. 1230 c.c. in relazione all'art. 1333 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che la nota individuale consegnata al pensionamento integrasse una novazione della fonte dell'obbligo, con incorporazione definitiva dell'agevolazione nel trattamento pensionistico. La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi perché non ha condiviso la tesi della natura retributiva del beneficio, ha escluso l'esistenza di un diritto quesito alla sua conservazione e ha ritenuto legittima la disdetta del datore di lavoro; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e per mera contrapposizione di una diversa lettura del documento senza corretta deduzione dei canoni ermeneutici violati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si sosteneva che l'agevolazione tariffaria fosse retribuzione, osservando che il beneficio era collegato in modo generale al rapporto di lavoro e alla fruizione domestica dell'energia, ma non corrispondeva alla prestazione del singolo lavoratore, né era soggetto all'art. 36 Cost. Ha escluso che il vantaggio fosse un diritto quesito, perché la pretesa dei ricorrenti riguardava una mera aspettativa al mantenimento di una disciplina collettiva più favorevole, non una utilità già entrata nel patrimonio individuale come corrispettivo di prestazioni già rese. Ha inoltre affermato che la contrattazione collettiva non si incorpora nel contratto individuale in modo intangibile e che, in assenza di una clausola di salvaguardia, la successione di contratti collettivi consente la sostituzione della disciplina previgente. Ha infine ritenuto legittimo il recesso unilaterale del datore da un regolamento collettivo a tempo indeterminato, richiamando buona fede e correttezza, e ha considerato non decisivo l'accordo sindacale del 2015 quanto ai ricorrenti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il documento su cui si fondava non era stato adeguatamente localizzato e trascritto nel ricorso e perché la censura risolveva in una critica di merito non sorretta dalla denuncia di specifici criteri ermeneutici violati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
la Corte esclude che l'agevolazione tariffaria abbia natura retributiva e quindi che sia soggetta al parametro di proporzionalità e sufficienza della retribuzione
art. 2099 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio; la Corte nega che il beneficio sia corrispettivo della prestazione lavorativa
art. 2021 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione
art. 48 TUIR
la qualificazione fiscale del beneficio come reddito di lavoro dipendente è ritenuta irrilevante per la sua qualificazione civilistica nel rapporto di lavoro
art. 51 TUIR
la qualificazione fiscale del vantaggio non incide sulla disciplina civilistica del rapporto
art. 1373, comma 3, c.c.
richiamato per contestare il recesso, ma la Corte afferma la legittimità della disdetta del contratto collettivo a tempo indeterminato
art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989
costituiva la base collettiva del beneficio, ma non ha creato un diritto quesito intangibile
artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c.
richiamati per denunciare il difetto di rappresentanza sindacale, ma la censura è ritenuta non decisiva rispetto alla disdetta datoriale
art. 1230 c.c.
richiamato per sostenere la novazione della fonte dell'obbligo, ma il motivo è inammissibile
art. 1333 c.c.
richiamato insieme all'art. 1230 c.c. per la pretesa novazione unilaterale
art. 118 disp. att. c.p.c.
la Corte richiama la giurisprudenza consolidata sul punto, facendo riferimento alla possibilità di decisione conforme a precedente
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente il documento richiamato e trascriverne o riassumerne il contenuto; in difetto il motivo è inammissibile
art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153
la disciplina contributiva non interferisce con la qualificazione civilistica del beneficio né impedisce la disdetta della fonte collettiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuta la debenza dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Un'agevolazione prevista dalla contrattazione collettiva a favore dei dipendenti o pensionati non è automaticamente retribuzione: occorre verificare se vi sia un effettivo nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; in mancanza, il beneficio resta estraneo al parametro dell'art. 36 Cost.
- La qualificazione di un vantaggio come reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali o contributivi non ne determina, di per sé, la natura retributiva sul piano civilistico né impedisce che la disciplina collettiva venga modificata o disdettata.
- Nel rapporto di lavoro i diritti quesiti si configurano solo per utilità già entrate nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di fasi del rapporto già esaurite; non si estendono a mere aspettative di mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole.
- Le clausole della contrattazione collettiva non si incorporano in modo intangibile nel contratto individuale: in caso di successione di contratti collettivi, la nuova disciplina sostituisce la precedente, salvo espressa clausola di salvaguardia o diverso vincolo negoziale.
- Il recesso unilaterale da un rapporto collettivo a tempo indeterminato è in linea di principio ammissibile, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza e purché non incida su diritti già definitivamente acquisiti.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che si fonda su un documento deve rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione/riassunto del documento stesso; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Una doglianza che si limiti a prospettare una diversa lettura del documento senza denunciare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici non è idonea a fondare il vizio di legittimità.
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