Cassazione Civile, Ordinanza n. 21255/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta da un soggetto destinatario di un'intimazione di pagamento per euro 2.692,29. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione, dichiarando inesistente il diritto del creditore di procedere in executivis per tale somma e liquidando le spese in favore dell'opponente. La Corte d'appello di Roma, su impugnazione del creditore, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, rideterminando in euro 2.430 oltre accessori le spese spettanti all'opponente per il primo grado e ponendo a carico di quest'ultimo le spese del giudizio di appello. L'opponente soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, resistito con controricorso dalla controparte. Prima della pubblica udienza, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente, accettato dalla parte controricorrente con dichiarazione contestuale anch'essa sottoscritta personalmente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di cassazione, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
è richiamato solo per il termine di riserva del deposito dell'ordinanza dopo la pubblica udienza.
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra la fattispecie di estinzione del giudizio.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica alla pronuncia di estinzione, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestivamente proposta e accettata dalla parte intimata/controricorrente, determina l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio, salvo diversa disciplina espressa.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma presuppone un esito di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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