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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che aveva accolto l'istanza di riesame a favore di Abu Deiah e, di fatto, escluso il grave quadro indiziario necessario per mantenere la misura cautelare in carcere. Il Procuratore deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione della coscienza e volontà dell'indagato circa la destinazione dei fondi ad organizzazioni legate ad Hamas: si censurava la presunta parcellizzazione e svalutazione di elementi indiziari (intercettazioni ambientali, conversazioni in presenza dell'indagato, dichiarazioni emerse dal server ABSPP che indicano trasferimenti fino al 24/02/2025, e dichiarazioni di terzi che avrebbero messo in guardia l'indagato), che a dire del PM dimostrerebbero la consapevolezza e la partecipazione esterna al finanziamento dell'associazione terroristica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il gravame fosse volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; il Tribunale del riesame aveva formulato inferenze non manifestamente illogiche (depotenziando il valore indiziario di alcune intercettazioni e ritenendo compatibile la versione difensiva secondo cui l'indagato poteva ignorare la regia e i dettagli operativi gestiti da altri). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e l'onere di dimostrare un vizio formale nella motivazione, non ravvisato nel caso concreto. Conseguenza pratica: resta confermata l'ordinanza impugnata (ossia l'accoglimento dell'istanza di riesame favorevole all'indagato).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato perché rilevante per il concorso nel reato: il contributo dell'evento esterno deve essere concreto, specifico, consapevole e volontario per integrare il concorso eventuale.

  • art. 270-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione con finalità di terrorismo; il procedimento riguardava il presunto finanziamento di entità riconducibili ad Hamas, contestato ex art. 270‑bis e correlati.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e pronunce richiamate, es. Mannino, Modaffari, Zouabi)

    Richiamati principi consolidati sul concorso esterno nell'associazione (diverso dallo status di appartenente): il concorrente esterno deve fornire un contributo che sia effettivamente rilevante e volto a soddisfare specifiche esigenze del gruppo; non è sufficiente una mera adesione ideale. Inoltre richiamati limiti del sindacato della Cassazione sulla rivalutazione del materiale probatorio.

  • Giurisprudenza sulla portata del controllo di legittimità (es. Jakani)

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nel valutare il compendio probatorio, potendo sindacare solo la coerenza e la logica interna della motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Per il reato di concorso esterno in associazione terroristica non basta la condivisione ideologica: occorre dimostrare un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia efficacia causale nel rafforzare o conservare le capacità operative dell'organizzazione.
  • La presenza fisica dell'indagato in conversazioni incriminanti non determina automaticamente la sua partecipazione attiva: il giudice valuta se quella presenza e quegli scambi dimostrino consapevolezza e volontà di contribuire agli scopi dell'associazione.
  • Segnalazioni o avvertimenti ricevuti dall'indagato possono essere rilevanti per dimostrare la sua consapevolezza, ma vanno ricondotti unitariamente al contesto probatorio; la prosecuzione di trasferimenti dopo un presunto avvertimento non è di per sé prova definitiva di colpevolezza senza nesso causale e consapevolezza.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente non può chiedere una nuova valutazione di merito delle prove: è necessario evidenziare un vizio formale o logico-palatabile nella motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento.
  • Documenti contabili o flussi finanziari emersi successivamente (es. server, registrazioni "occulte") possono rafforzare il quadro indiziario, ma devono essere collegati in modo convincente all'elemento soggettivo dell'indagato per giustificare misure cautelari.
  • Nel dubbio ragionevole sulla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per il concorso esterno in associazione terroristica, il giudice del riesame può ritenere insufficiente la gravità indiziaria e disporre misure meno restrittive.

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