Sentenza n. 2016/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022; 2) della prima graduatoria relativa all''avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022; 3) della seconda graduatoria relativa all''avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022; 4) del riscontro parziale datato 25 novembre 2022, all''accesso agli atti del 9 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l''esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente l''ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati; 5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati; 6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati; 7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione; 8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito; 9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell''Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira; 10) del mancato riscontro all''istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 9 novembre 2022; 11) del mancato riscontro all''accesso agli atti inoltrato in data 9 e 28 novembre 2022; 12) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l''immatricolazione di parte ricorrente; 13) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Matrunola Marta il 9/2/2023: 1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti; 2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente; 3) del riscontro dell''Ateneo ricevuto dalla ricorrente via email del 3 febbraio 2023 in cui si legge: “l''errore è stato fatto nella prima graduatoria, ora esatta, in quanto dal certificato esami sostenuti rilasciato dall''Ateneo di provenienza e dalla dichiarazione sul modulo Sapienza da te compilato, risulta “iscritta II anno per l''a.a. 2021/2022”. Non è possibile ripetere l''anno di iscrizione, quindi la tua richiesta poteva solamente richiedere il III anno”; 4) del mancato riscontro agli accessi agli atti. Nonché per l''annullamento 5) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022; 6) della prima graduatoria relativa all''avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022; 7) della seconda graduatoria relativa all''avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla SapienzaUniversità di Roma in data 14 ottobre 2022; 8) del riscontro parziale datato 25 novembre 2022, all''accesso agli atti del 9 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l''esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente l''ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati; 9) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati; 10) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati; 11) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione; 12) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito; 13) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell''Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira; 14) del mancato riscontro all''istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 9 novembre 2022; 15) del mancato riscontro all''accesso agli atti inoltrato in data 9 e 28 novembre 2022; 16) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l''immatricolazione di parte ricorrente; 17) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, graduatorie, verbali e atti relativi alla procedura per l'ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, nonché dinieghi o riscontri parziali alle istanze di accesso
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura per l'assegnazione dei posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero programmato, contestando la propria mancata immatricolazione e chiedendo l'ammissione con riserva. Sono stati inoltre impugnati le graduatorie, i verbali della commissione e degli organi accademici, la rivalutazione conclusa con la graduatoria del 30 gennaio 2023, il riscontro dell'Università secondo cui la ricorrente risultava iscritta al secondo anno nell'anno accademico 2021/2022 e poteva quindi richiedere soltanto l'ammissione al terzo anno, nonché i parziali dinieghi o mancati riscontri alle istanze di accesso agli atti e al ricorso gerarchico. Dal testo non risultano esaminati nel merito specifici vizi di legittimità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente, con nota depositata il 5 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione poiché aveva conseguito successivamente il bene della vita perseguito. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui l'interesse a ricorrere deve sussistere non soltanto al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche fino al passaggio in decisione della controversia. La richiesta proveniva dalla ricorrente e non era stata contestata dall'amministrazione, costituita solo formalmente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Il testo richiama l'art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Costituisce il fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Il testo richiama l'art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il testo richiama l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia fino al passaggio in decisione della controversia; la sopravvenuta acquisizione del bene della vita perseguito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e l'amministrazione non si oppone, il giudice può dichiarare l'improcedibilità senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non comporta necessariamente la condanna alle spese: in assenza di opposizione dell'amministrazione e in presenza di una costituzione meramente formale, le spese possono essere compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →