Cassazione Penale, Ordinanza n. 34692/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Marsala del 24 febbraio 2026, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Ha censurato la mancata verifica dell'insussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la richiesta di applicazione della pena era successiva al 3 agosto 2017 e che, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla norma; la censura proposta non rientrava fra questi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il motivo relativo alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è compreso tra quelli per i quali l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo si interrompe nella parte dispositiva dopo le parole «Dichiara ina» e non consente di ricostruire il seguito della formula conclusiva.
Norme richiamate
il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i quattro motivi tassativamente elencati; una censura relativa all'omessa verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se non riconducibile a uno di essi.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame;
Il regime di ammissibilità previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni relative a richieste di patteggiamento formulate dal 3 agosto 2017.
rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato la mancata verifica dell'insussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
La censura concernente la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nel caso esaminato, non rientra tra i motivi tassativi che rendono ammissibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
Per le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'impugnazione per cassazione è soggetta ai limiti tassativi specificati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una censura diversa da quelle elencate comporta l'inammissibilità.
- Il limite di ammissibilità dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni relative a richieste di applicazione della pena formulate dal 3 agosto 2017, secondo la disciplina transitoria richiamata dalla decisione.
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