Cassazione Penale, Sentenza n. 20486/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto Di Puorto aveva proposto reclamo ex artt. 35-bis e 69 ord. pen. per ottenere l'acquisto di un lettore di cd/dvd per uso ricreativo. Il Ministero eccepiva che il detenuto è sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., riconducendo l'autorizzazione all'uso di lettori portatili alle sole finalità di lavoro o di studio (secondo il regolamento), e sostenendo che per ragioni di sicurezza e organizzazione l'autorizzazione doveva essere negata. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il reclamo ministeriale e confermato l'accoglimento dell'istanza del detenuto; il Ministero ha quindi proposto ricorso in Cassazione lamentando violazione delle norme penitenziarie e usurpazione di una potestà amministrativa da parte del giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale. La Corte ha ritenuto che, sebbene la giurisprudenza ammetta in linea di principio la possibilità che anche i detenuti 41-bis ottengano lettori portatili per ascolto musicale, ciò non costituisce un diritto assoluto. Il Tribunale aveva formulato il diritto del detenuto come assoluto richiamando l'art. 33 Cost., senza procedere alla necessaria valutazione concreta circa l'incidenza dell'autorizzazione sull'organizzazione dell'istituto e sulle risorse umane e materiali richieste per la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti. Perciò la decisione è stata annullata e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione valutando principalmente l'eventuale onere e i profili di sicurezza per l'amministrazione penitenziaria.
Norme richiamate
art. 35-bis ordinamento penitenziario
Fondamento procedurale per il reclamo del detenuto; utilizzato come base per la domanda di autorizzazione all'acquisto del lettore
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Regime detentivo speciale che legittima restrizioni più severe per motivi di sicurezza; consente all'amministrazione penitenziaria di limitare autorizzazioni quando la messa in sicurezza dei dispositivi comporta oneri non sostenibili
art. 69 ordinamento penitenziario
Disciplina le modalità di reclamo e le tutele del detenuto nell'ambito penitenziario; richiamato quale norma procedurale
DPR 30 giugno 2000, n. 230, art. 40, comma 1
ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio
La disposizione non contiene un divieto assoluto di autorizzazione per lettori portatili, ma rimette l'autorizzazione a valutazioni che tengano conto di motivi di lavoro o studio e delle esigenze di sicurezza/organizzazione dell'amministrazione
artt. 14 e 40 del regolamento penitenziario (richiamati nel ricorso)
Richiamati come limiti regolamentari all'uso di apparecchi portatili (in genere ammessi per lavoro/studio); il ricorso sostiene che non si possa estendere l'uso a finalità ricreative nel regime 41-bis senza valutazione amministrativa
art. 33 Costituzione
Richiamato dal Tribunale per invocare libertà di arte e scienza; la Cassazione osserva che tale richiamo non garantisce un diritto assoluto all'uso di dispositivi per ascolto musicale in carcere e va bilanciato con esigenze di sicurezza
art. 606 cod. proc. pen. (lett. a) e b)
Fondamento dei motivi di ricorso in Cassazione per violazione di norme e per eccesso di potere/straripamento della funzione giudiziale rispetto a compiti amministrativi
Massime di principio
- Non esiste un diritto assoluto del detenuto, anche 41-bis, ad ottenere lettori cd/dvd per uso ricreativo: la richiesta va valutata caso per caso
- Il giudice deve bilanciare l'interesse del detenuto alla scelta musicale personalizzata con le esigenze di controllo e sicurezza dell'amministrazione penitenziaria
- Prima di accogliere la domanda il giudice deve verificare concretamente l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali e di misure necessarie per la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti
- La mera invocazione di diritti costituzionali (es. art. 33 Cost.) non basta a prevalere sulle esigenze di sicurezza se non accompagnata da valutazioni concrete e proporzionate
- L'amministrazione penitenziaria ha margini di discrezionalità nell'organizzazione della vita dell'istituto e può negare autorizzazioni se l'onere di controllo è ritenuto inesigibile
- In sede di ricorso in Cassazione la Corte verifica la correttezza della motivazione e il rispetto del necessario bilanciamento; se manca una valutazione concreta l'ordinanza può essere annullata e rinviata
- In situazioni simili è utile documentare preventivamente le misure di sicurezza possibili, l'entità del possibile onere amministrativo e le alternative meno impattanti (es. radio, TV, servizi collettivi) per aumentare le probabilità di accoglimento
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