Sentenza n. 4975/2026 - Napoli, Sezione 4
Per l’ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE LAVORO N. 3158/2021 del 6 maggio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 3158/2021, concernente la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale dell'indennizzo ex legge n. 210/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 210/1992 e condannava il Ministero della Salute al pagamento di euro 16.287,80, oltre interessi, spese di lite e spese di consulenza tecnica. Nonostante la notifica del titolo, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e plurimi solleciti stragiudiziali, il Ministero non aveva eseguito la pronuncia, non corrispondendo né capitale, né interessi, né spese e non provvedendo agli adempimenti conseguenti. La ricorrente ha quindi proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli e verificato che il Ministero della Salute non aveva eccepito né documentato l'avvenuta esecuzione. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ritenendo quindi ammissibile e fondato il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 3158/2021 entro quarantacinque giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza o dalla comunicazione amministrativa, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori quarantacinque giorni dall'insediamento. Ha respinto la domanda risarcitoria per il ritardo, ritenendo la domanda estremamente generica e priva di prova dell'an, del nesso causale e del quantum del danno. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se assolto.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, legge n. 210/1992
La disposizione individua l'indennità integrativa speciale oggetto della rivalutazione riconosciuta dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione per obblighi pecuniari.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendone l'insediamento su richiesta della parte in caso di persistente inadempimento.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione del giudicato deve indicare e dimostrare l'esistenza del danno, il nesso causale con l'inadempimento amministrativo e la relativa quantificazione; una domanda generica è respinta.
- La nomina del commissario ad acta non sostituisce immediatamente l'amministrazione, ma opera in via sostitutiva soltanto dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione e su attivazione della parte interessata.
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