Cassazione Penale, Sentenza n. 12021/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Immediato ricorso avverso il decreto del Pubblico ministero che disponeva il dissequestro e la distruzione di 270 caciocavalli etichettati come "caciocavallo podolico irpino di grotta". Il ricorrente ha dedotto: uso di prove rilasciate senza garanzie (dichiarazioni di Pasqualina Carbone), esistenza di tracciabilità del latte (si poteva risalire al produttore), decorso dei termini per le indagini preliminari rendendo inutilizzabili atti successivi, violazione di legge e vizi di motivazione nella disposizione della distruzione, applicazione errata dell'art. 260, comma 3 (sostiene che si applica a merci per loro natura deperibili e non a merci divenute tali a causa del sequestro) e proporzionalità della misura (i prodotti avrebbero potuto essere rietichettati e commercializzati). Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del GIP.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP che aveva trattato l'opposizione ex art. 263, comma 5 c.p.p., ritenendo che il decreto del Pubblico ministero di dissequestro e distruzione ex art. 260, comma 3 c.p.p. abbia natura esecutiva e debba essere impugnato con l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.. Ha quindi qualificato l'opposizione come incidente di esecuzione e ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per la celebrazione dell'incidente ex art. 666 c.p.p.
Norme richiamate
art. 260, comma 3, cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico ministero il potere di disporre il dissequestro e la distruzione delle cose deperibili; nella decisione viene interpretato come atto di natura esecutiva relativo alla destinazione dei beni già sottoposti a sequestro
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Regola l'opposizione al giudice per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto inapplicabile questo rimedio rispetto al decreto di distruzione, che va qualificato come atto esecutivo
art. 666, cod. proc. pen.
Disciplina l'incidente di esecuzione: secondo la Cassazione � il rimedio esclusivo esperibile contro i provvedimenti che riguardano la destinazione dei beni sequestrati (fase esecutiva del vincolo)
art. 262, cod. proc. pen.
Norma collegata all'art. 263: insieme disciplinano le controversie sulla sussistenza delle ragioni probatorie del vincolo; la Corte ricorda che queste norme sono rivolte più alla fase probatoria iniziale del sequestro
art. 127, cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio; utile per distinguere riti, ma non idoneo a sostituire l'incidente di esecuzione
artt. 515, 517, 334 e 481 cod. pen.
Reati astrattamente contestati nel procedimento (riguardanti la produzione/etichettatura e la gestione di prodotti alimentari); la decisione sul modo di impugnare la distruzione non entra nel merito dell'accertamento di tali reati
Massime di principio
- Il decreto del Pubblico ministero che dispone la distruzione di beni deperibili ai sensi dell'art. 260, comma 3 c.p.p. ha natura esecutiva: il rimedio corretto per impugnarlo è l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., non l'opposizione ex art. 263, comma 5.
- Se un GIP decide su un'opposizione presentata con il rimedio inappropriato (es. art. 263 per un provvedimento esecutivo), la decisione deve essere annullata e gli atti inviati al giudice competente per l'incidente di esecuzione.
- La distinzione tra questioni attinenti alla sussistenza del titolo del sequestro (fase probatoria) e questioni relative alla destinazione/esecuzione del bene sottoposto a vincolo è cruciale per determinare il rito e il giudice competenti.
- Argomentazioni difensive quali tracabilità del latte, scadenza dei termini delle indagini o proporzionalità della distruzione sono questioni che vanno valutate nel corso dell'incidente di esecuzione, dove si discute sulla esecuzione del provvedimento e sulle eventuali misure alternative.
- La sola impugnazione con rimedio procedurale errato non decide il merito: annullamento formale e rimessione per celebrare il rito corretto non pregiudicano le valutazioni successive sulle prove o sulle alternative alla distruzione.
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