Cassazione Penale, Sentenza n. 30220/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova del 17/11/2021 nella parte in cui non ha disposto la confisca delle armi e munizioni poste in sequestro (cinque coltelli, due machete, una roncola e munizioni varie). Il motivo del ricorso è la violazione e mancata applicazione delle norme che prevedono la confisca obbligatoria per i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, nonostante la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione della confisca. Ha disposto la confisca degli oggetti già in sequestro (cinque coltelli, due machete, una roncola e munizioni varie). La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui la confisca prevista dall'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per i reati e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di estinzione del reato per esito positivo della prova, salvo i casi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato.
Norme richiamate
art. 168-ter cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla normativa sulle armi; il mancato richiamo operativo porta a dedurre violazione delle norme penali in tema di armi.
art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.
Citato nel ricorso come normativa rilevante ai fini della confisca e della disciplina delle pene accessorie correlate ai reati concernenti armi.
art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152
La Corte interpreta questa norma come prevedente la confisca obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, anche quando il reato si estingue per esito positivo della prova; la confisca ha natura prevalentemente preventiva e non sanzionatoria.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per precisare che l'estinzione del reato per esito positivo della prova presuppone l'esclusione delle ipotesi previste da questo articolo (quelle che impediscono la dichiarazione di non doversi procedere).
art. 131-bis cod. pen.
Citato nella giurisprudenza comparata dalla Corte: la confisca prevista dall'art. 6 della legge n. 152/1975 è obbligatoria anche in casi di proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis, salvo le eccezioni indicate.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 6 della legge 22/05/1975 n.152 è obbligatoria per reati e contravvenzioni concernenti armi anche se il reato si estingue per esito positivo della prova; l'estinzione non elimina l'obbligo di confisca salvo casi specifici.
- Le eccezioni alla confisca obbligatoria sono limitate: assoluzione nel merito o dimostrazione che l'arma appartiene a persona estranea al reato.
- La finalità della confisca in questi casi è prevalentemente preventiva e non sanzionatoria, per la pericolosità intrinseca delle armi; pertanto le censure basate su orientamenti della Corte EDU (es. Varvara) non incidono sulla obbligatorietà quando la normativa nazionale persegue finalità preventive.
- Se il giudice di merito omette di disporre la confisca obbligatoria, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio limitatamente a tale omissione e disporre la confisca.
- In procedimenti con estinzione del reato per esito positivo della prova, il giudice deve comunque esaminare e motivare l'applicabilità o meno della confisca; l'omessa statuizione è vizio materiale rilevabile in sede di cassazione.
- In casi analoghi, il difensore dell'imputato dovrebbe valutare e produrre elementi utili a dimostrare che le armi non appartengono all'imputato o che sussiste una delle eccezioni previste, altrimenti la confisca è probabile.
- Dal punto di vista procedurale, se le parti non richiedono discussione orale, il contraddittorio scritto è sufficiente per la decisione sulla confisca, e la pubblica accusa può chiedere l'annullamento della sentenza per omessa confisca.
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