Sentenza n. 159/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1496/2024 del Tribunale Lavoro di Bologna, pubblicata in data 5.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1496/2024 del Tribunale del lavoro di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna. Il giudicato risultava attestato dalla cancelleria il 29 luglio 2025 e la sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del Tribunale del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, disponendo che intervenga su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, giustifica l'ordine giudiziale rivolto all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
- Quando l'Amministrazione permane inadempiente rispetto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa entro un termine successivo, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione soccombente può essere condannata alle spese del giudizio e alla restituzione del contributo unificato, se versato.
Come è indicizzato
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