Cassazione Penale, Sentenza n. 25802/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, ristretto in carcere per espiare una pena complessiva di anni 21 e un mese di reclusione, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p. e, in subordine, la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., deducendo una grave compromissione del proprio stato di salute. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo, sulla base di relazioni sanitarie aggiornate, che le patologie cardiologiche e i fattori di rischio non integrassero una grave infermità incompatibile con il carcere, perché le cure necessarie erano praticabili in ambito detentivo, anche con eventuali contatti con strutture esterne. Nel ricorso per cassazione il difensore lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione fosse carente e contraddittoria sulla prognosi infausta quoad vitam, che non fosse stato adeguatamente valutato il possibile ricorso alla detenzione domiciliare, che non si fosse considerata la natura dei reati e l'assenza di reati ostativi, e che fosse stata erroneamente ritenuta la compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato i principi secondo cui il differimento facoltativo ex art. 147, comma 1, n. 2, c.p. e la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute presuppongono una grave infermità fisica incompatibile con il carcere, da valutarsi in modo bifasico e mediante bilanciamento tra tutela della salute del condannato ed esigenze di sicurezza collettiva. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza, fondata su relazioni sanitarie recenti e dettagliate che descrivevano una patologia cronica ma stabile e trattabile in istituto penitenziario, senza aggravamento né pericolo attuale per la vita. Ha escluso la necessità di una nuova perizia e ha osservato che il ricorso mirava sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato inconferente la censura relativa alla natura dei reati e all'assenza di preclusioni, poiché la misura richiesta dipendeva soltanto dal presupposto sanitario della grave infermità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 147, comma 1, n. 2, c.p.
Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena è ammesso solo in presenza di grave infermità fisica incompatibile con il carcere, tale da porre in pericolo la vita o da esigere cure non facilmente praticabili in detenzione.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
La detenzione domiciliare per ragioni di salute può sostituire il rinvio dell'esecuzione quando, pur ricorrendo il presupposto sanitario, il giudice ritenga prevalenti le esigenze di contenimento della residua pericolosità tramite un presidio detentivo.
art. 11 ord. pen.
È richiamato come parametro per la possibilità di praticare cure e trattamenti anche mediante ricovero in strutture sanitarie esterne o luoghi di cura fuori dal carcere.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito dei presupposti della misura richiesta.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Si dispone l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità richiede una patologia seria, attuale e incompatibile con il regime carcerario; non basta la sola presenza di una malattia cronica o di fattori di rischio se le cure sono concretamente praticabili in istituto o in strutture esterne.
- La valutazione sulla compatibilità tra salute e detenzione deve essere compiuta dal giudice di sorveglianza in modo bifasico: prima in astratto sulla gravità e curabilità della patologia, poi in concreto sulle condizioni del singolo istituto penitenziario e sulle modalità di assistenza effettivamente disponibili.
- Nel giudizio ex art. 147 c.p. e art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. va operato un bilanciamento tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza della collettività, inclusa la valutazione della eventuale pericolosità residua.
- Se il giudice di merito fonda il diniego su relazioni mediche aggiornate, coerenti e specifiche, la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuova rivalutazione del merito, salvo travisamento di una decisiva risultanza istruttoria.
- La mancata considerazione della natura dei reati o dell'assenza di reati ostativi è irrilevante quando la misura invocata dipende esclusivamente dal presupposto della grave infermità fisica.
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