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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07835/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione notificato a una società per il pagamento di imposta diretta e IVA relativa al periodo d’imposta 2012, con irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a euro 10.469. L’Ufficio aveva ritenuto anomalo un bonifico di euro 50.000 effettuato dalla società verso un’altra società, rilevato a seguito di segnalazione proveniente dalla Direzione Regionale Abruzzo nell’ambito di un controllo su quest’ultima. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) nullità dell’atto per incompetenza funzionale della Direzione Regionale Abruzzo, richiamando gli artt. 31 e 58 del DPR 600/1973; 2) violazione dell’art. 12 della L. 212/2000 per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e assenza di PVC; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per difetto di prova e genericità della contestazione, sostenendo che il bonifico costituiva acconto/caparra confirmatoria esclusa da IVA; 4) violazione degli artt. 3 e 33 Cost. per la liquidazione delle spese a favore dell’Agenzia, costituitasi senza difensore; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, perché l’atto impositivo era stato emesso dall’ufficio competente di Roma e la doglianza si appuntava erroneamente sulla sola attività di segnalazione svolta dalla Direzione Regionale Abruzzo; ha inoltre escluso che l’incompetenza dell’ufficio segnalante incidesse sulla validità del procedimento. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché per gli atti di contestazione di sanzioni tributarie non si applica il contraddittorio preventivo di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000, essendo disciplinato l’iter dall’art. 16 del d.lgs. 472/1997. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto, sotto la veste di violazione di legge, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove; la Corte ha comunque condiviso la valutazione della CTR circa la sufficienza dell’estratto conto e l’inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente, anche per mancata coincidenza degli importi e per l’omessa produzione della fattura dell’asserito acquisto. Il quarto motivo è stato respinto, affermandosi che nel processo tributario l’amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari o dipendenti ha diritto alla rifusione delle spese secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza di merito era effettiva e consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la tardiva costituzione dell’Agenzia, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso che le censure dedotte integrassero i vizi denunciati, in quanto molte miravano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 31 DPR 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’incompetenza funzionale della Direzione Regionale; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la segnalazione è distinta dall’esercizio del potere impositivo.

  • art. 58 DPR 600/1973

    Invocato nel primo motivo; la Corte non vi ha riconosciuto efficacia tale da invalidare l’atto impositivo emesso dall’ufficio competente.

  • art. 12 L. 212/2000

    La Corte ha affermato che il contraddittorio preventivo previsto da questa norma non si applica all’atto di contestazione di sanzioni tributarie, perché la materia è regolata dall’art. 16 del d.lgs. 472/1997.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente applicato le regole sull’onere della prova, valorizzando l’estratto conto bancario e rilevando l’insufficienza della prova contraria offerta dalla ricorrente.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997

    Richiamato quale base della contestazione sanzionatoria per acquisti di beni e/o servizi senza fattura.

  • art. 2 DPR 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le caparre confirmatorie sarebbero escluse dall’IVA; la Corte non ha accolto la tesi perché la prova documentale prodotta non era idonea a confutare la contestazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare la liquidazione delle spese; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 33 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha negato che vi fosse una lesione costituzionale per la liquidazione delle spese all’Agenzia.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza di merito conteneva una motivazione percepibile e controllabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’insufficienza della motivazione; la Corte ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata.

  • art. 16 d.lgs. 472/1997

    Indicato come disciplina speciale del procedimento di contestazione delle sanzioni tributarie, con spazio di contraddittorio successivo all’atto di contestazione ma anteriore alla successiva irrogazione della sanzione.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per affermare il diritto dell’Amministrazione finanziaria vittoriosa alla liquidazione delle spese anche se assistita da propri funzionari o dipendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’incompetenza dell’ufficio che abbia effettuato una mera segnalazione o acquisito elementi istruttori non incide sulla validità dell’atto impositivo quando esso sia stato emesso e notificato dall’ufficio fiscalmente competente.
  • L’atto di contestazione di sanzioni tributarie non è soggetto al contraddittorio preventivo di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, poiché trova disciplina speciale nell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove.
  • La prova del fatto contestato può essere correttamente desunta da documentazione bancaria e l’onere di contrastarla ricade sul contribuente, che deve offrire riscontri specifici e coerenti con l’operazione contestata.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta la mera non condivisione della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche se si è difesa tramite propri dipendenti o funzionari legittimati, con applicazione dei parametri forensi e della riduzione prevista.
  • Le doglianze sulle spese di lite e sulla motivazione devono indicare in modo specifico l’errore della sentenza impugnata, altrimenti risultano inammissibili o infondate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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