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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14324/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento di euro 3.457,18, riferita a somme pretese a titolo di rimborso di oneri condominiali relativi a immobili siti in Roma e iscritta a ruolo dall’Agenzia del Demanio. L’opponente contestava di avere una posizione debitoria personale, la validità del titolo posto a base dell’iscrizione a ruolo, la legittimazione dell’Agenzia del Demanio e il presupposto dell’asserita occupazione sine titulo degli immobili. Il Tribunale di Avellino aveva declinato la propria competenza per valore, ritenendo la causa devoluta al Giudice di pace; riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, anche il giudice ad quem aveva declinato la competenza per materia, rimettendo gli atti. Con l’unico motivo del regolamento, la ricorrente sosteneva invece che la materia del contendere imponesse una cognizione piena su questioni immobiliari, amministrative ed efficacia di giudicati, e che la domanda dovesse essere attratta nella competenza esclusiva del Tribunale, non già del Giudice di pace.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi. Ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la declinatoria del giudice della riassunzione, ma ha affermato che la ricorrente, non avendo proposto regolamento necessario contro l’ordinanza declinatoria del Tribunale di Avellino e avendo invece riassunto la causa davanti al giudice indicato in quella ordinanza, ha determinato il radicamento definitivo della competenza presso il Giudice di pace ai sensi dell’art. 44 c.p.c. Perciò il conflitto negativo non poteva essere risolto nel senso invocato dalla ricorrente. È stato inoltre assegnato termine di tre mesi per la riassunzione della controversia ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, primo comma, c.p.c.

    qualifica l’azione come opposizione all’esecuzione, richiamata dalla ricorrente per contestare la pretesa azionata con la cartella.

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato come criterio di competenza per valore del Giudice di pace in relazione alla somma intimata.

  • art. 171-bis c.p.c.

    menzionato per il rilievo officioso della questione di competenza da parte del Tribunale.

  • art. 38 c.p.c.

    indicato come norma che preclude il rilievo successivo di una questione di competenza non percepita dal giudice a quo, una volta maturata la preclusione nel processo originario.

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato quale rimedio del regolamento di competenza avverso la declinatoria del giudice della riassunzione, per dirimere il conflitto negativo.

  • art. 44 c.p.c.

    interpretato nel senso che la scelta della riassunzione, in alternativa al regolamento, rende incontestabile tra le parti la competenza del giudice ad quem e radica la competenza per il solo fatto processuale della riassunzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato al regolamento di competenza per giustificare l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Se contro la declinatoria di competenza del primo giudice la parte sceglie di riassumere la causa davanti al giudice indicato come competente anziché proporre il regolamento necessario di competenza, la competenza resta definitivamente radicata presso il giudice della riassunzione ai sensi dell’art. 44 c.p.c.
  • Nel conflitto negativo di competenza determinato dalla successiva declinatoria del giudice ad quem, il regolamento di competenza è astrattamente ammissibile, ma non può essere utilizzato per rimettere in discussione una competenza già consolidata per effetto della riassunzione non seguita da impugnazione della prima ordinanza.
  • La preclusione in tema di competenza per materia o per altri criteri c.d. forti, una volta maturata nel processo originario, non può essere superata nel giudizio riassunto se non attraverso gli strumenti processuali previsti dalla legge.
  • Il regolamento di competenza ha natura impugnatoria e, per questo, può determinare l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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