Cassazione Penale, Sentenza n. 26096/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano principalmente profili relativi alla determinazione della pena (mancata o insufficiente riduzione per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, errata quantificazione per continuazione), alla qualificazione dei fatti in termini di gravità (riconducibilità o meno alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - "fattispecie lieve"), alla valutazione del ruolo nell'associazione (ruolo apicale/organizzatore o mero partecipante), a vizi di motivazione sulle prove (intercettazioni, riconoscimento voci, dichiarazioni acquirenti) e a questioni processuali specifiche (presunta duplicazione di pene - bis in idem, mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta di sospensione, e contestuale rinuncia/parziale rinuncia ai motivi in appello). Molti ricorsi chiedevano anche la riqualificazione del trattamento sanzionatorio e la riconsiderazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili la gran parte dei ricorsi per genericità o per mancata specifica critica della motivazione di merito; ha respinto diversi motivi relativi alla qualificazione dei fatti e alla valutazione probatoria ritenendo la motivazione della Corte d'appello congrua. In alcuni specifici profili ha invece accolto i ricorsi in parte con annullamento e rinvio: in particolare la sentenza è stata annullata e rinviata limitatamente alla determinazione della pena per Bellantuono Matteo e Martiradonna Angelo; annullata e rinviata per Lovergine Eugenio limitatamente all'accertamento della cessazione della partecipazione (permanenza) e al capo 32) (rideterminazione del trattamento sanzionatorio evitando duplicazioni); annullata e rinviata per Caizzi Edoardo su profili temporali della responsabilità; sono state ritenute fondate specifiche questioni relative al trattamento sanzionatorio e all'applicazione dell'aggravante in capo a Lovreglio Paolo (con rinvio per revisione del bilanciamento aggravanti/attenuanti). Per i ricorrenti respinti sono state irrogate condanne al pagamento delle spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende come indicato in dispositivo. Complessivamente quindi la Corte di cassazione ha confermato la sostanza della decisione di merito per la maggior parte degli imputati, intervenendo solo su singoli profili di pena o su punti di prova temporale/di duplicazione.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al mancato proscioglimento; la Corte osserva che, nel giudizio di secondo grado che accolga pena concordata, non è obbligatoria la motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 se non dedotto in modo specifico
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
menzionato in ordine alla richiesta di rideterminazione della pena da parte del Procuratore generale (strumento procedurale per la rimessione ad altra sezione)
art. 73 d.P.R. 309/1990
comma 5: 'fattispecie lieve' invocata da più ricorrenti quando non è stata accertata quantità/qualità della sostanza; comma 6: circostanza aggravante contestata e valutata in sede di bilanciamento attenuanti/aggravanti
art. 74 d.P.R. 309/1990
riferito alla disciplina delle pene per i delitti in materia di stupefacenti, evocato nei profili di determinazione della pena
art. 133 cod. pen.
richiamato in tema di determinazione dell'aumento di pena per continuazione e della congruità dell'aumento
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
richiamati implicitamente per i requisiti di specificità del motivo di impugnazione e la funzione critica dell'appello/ricorso; la mancata specificità conduce all'inammissibilità
art. 606 cod. proc. pen.
norma sui motivi di ricorso per cassazione e sui vizi della motivazione: la Corte verifica che i motivi indichino gli elementi di fatto e di diritto specifici
art. 114 cod. pen.
richiamata con riferimento alla circostanza attenuante invocata da alcuni ricorrenti (riconoscimento o meno dell'attenuante ai fini della dosimetria)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e confronti puntuali con la motivazione della sentenza impugnata: formulazioni generiche o ripetitive delle argomentazioni già proposte in appello espongono all'inammissibilità.
- Nelle cause per reati di stupefacenti, la qualificazione nella fattispecie di 'minore entità' (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) richiede valutazioni oggettive su quantità, qualità e contesto: l'assenza di accertamento ponderale o elementi concreti rende difficoltoso ottenere la ricaduta su una fattispecie lieve.
- La valutazione delle attenuanti generiche e l'entità della riduzione (un terzo o diversa misura) devono essere adeguatamente motivate; la Corte di merito può temperare la riduzione per ragioni di gravità del fatto o profili opportunistici nelle scelte processuali, purché ciò sia spiegato.
- Per la determinazione degli aumenti di pena per continuazione la Corte deve spiegare la congruità dell'aumento e, se confrontata la pena tra correi, fornire ragioni specifiche per eventuali differenze; la mera comparazione numerica senza argomentazione non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- La cessazione della partecipazione a un'associazione criminosa in costanza di detenzione non si presume automaticamente: quando la prova della prosecuzione dell'attività dopo l'arresto è rilevante per la pena, l'onere della prova grava sull'accusa e il giudice deve motivare in ordine alla persistenza o cessazione della condotta.
- Occorre vigilare sul rischio di duplicazione di sanzioni (bis in idem/continuazione esterna): il giudice deve evitare aumenti che comportino efficace doppia punizione dello stesso fatto e motivare la connessione o separazione tra procedimenti.
- In generale, per ottenere successo in cassazione è spesso essenziale che il motivo evidenzi un vizio specifico di diritto o di motivazione (incoerenza, contraddittorietà, omissione) e non proponga semplicemente una diversa interpretazione plausibile delle prove.
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