Cassazione Civile, Ordinanza n. 31662/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato agevolazioni fiscali concesse a una società agricola ai sensi della L. n. 604/1954. In primo grado i ricorsi riuniti della società agricola, del socio in proprio e della società socia erano stati accolti. L'amministrazione proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile ritenendo non depositata la ricevuta di spedizione dell'atto di impugnazione. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 53, commi 2 e 22, D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'avviso di ricevimento del plico, depositato al momento della costituzione in appello, fosse sufficiente e che la CTR avesse erroneamente preteso la ricevuta di spedizione. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 4 L. n. 604/1954 sulle questioni di merito poste a base dell'appello, rimaste però non esaminate dalla CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, nel caso concreto, l'avviso di ricevimento prodotto non poteva valere come prova della tempestiva spedizione dell'appello perché la data di spedizione era stata apposta manualmente dal mittente e non risultava certificata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. Poiché la sentenza di primo grado non era stata notificata e il termine per appellare scadeva il 19.3.2014, la ricezione del plico il 20.3.2014 rendeva comunque l'impugnazione tardiva. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese di legittimità in favore di ciascuna difesa resistente.
Norme richiamate
art. 53, commi 2 e 22, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la costituzione dell'appellante e il deposito degli atti devono rispettare le forme e i termini previsti; l'omesso deposito di un documento idoneo a provare tempestivamente la notificazione può incidere sulla ricevibilità dell'impugnazione.
Il termine per proporre appello decorre dalla notificazione della sentenza e, se la sentenza non è notificata, scade nel termine previsto dalla legge; nel caso concreto la Corte ha ritenuto scaduto il termine il 19.3.2014.
art. 4 L. n. 604/1954
Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito; la Corte non esamina nel merito le censure sulla revoca delle agevolazioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'impugnazione sia notificata direttamente a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario.
- La mera indicazione manuale o dattilografica della data di spedizione apposta dal mittente sull'avviso di ricevimento non è sufficiente a provare la tempestività della notificazione dell'appello.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, se la sentenza di primo grado non è notificata, occorre rispettare il termine di legge decorrente dal deposito della sentenza; la ricezione del plico oltre tale termine rende tardivo l'appello anche se la spedizione sia asseritamente anteriore.
- L'avviso di ricevimento è utile a dimostrare la tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, ma non basta, di per sé, a provare la tempestività della spedizione dell'atto impugnatorio se manchi la certificazione postale della data di invio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →