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Sentenza

Sentenza n. 34/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento a firma del Questore di Macerata Cat.-OMISSIS- del 10 maggio 2013, notificato in data 17 maggio 2013, avente ad oggetto la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile per uso caccia; della comunicazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 bis della legge 241/1990; di ogni altro atto che costituisca presupposto e conseguenza dell’atto impugnato.

Giustizia amministrativa201300583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del libretto e della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottata dalla Questura sulla base della segnalazione alla Prefettura ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, relativa al rinvenimento di marijuana in una busta presente nell'autovettura del ricorrente. Egli ha dedotto di ignorare il contenuto della busta, di non avere mai fatto uso di stupefacenti e di essere estraneo ai fatti. Ha censurato la violazione della legge n. 241/1990 per la mancata audizione personale e la lesione del diritto di difesa; la violazione dei termini di conclusione del procedimento; la violazione del d.m. 28 aprile 1998, sostenendo che la mera detenzione non dimostrava l'assunzione, neppure occasionale, di sostanze stupefacenti richiesta dalla disciplina sui requisiti psicofisici; nonché l'eccesso di potere per intempestività, tardività, omessa considerazione del certificato di maneggio delle armi e carenza di istruttoria. Il ricorrente ha inoltre richiamato una precedente sentenza dello stesso TAR, relativa al divieto prefettizio di detenzione delle armi fondato sui medesimi fatti, che aveva rilevato l'assenza della relazione di servizio, del verbale di sequestro, delle informazioni sulla sostanza e sul relativo quantitativo e degli atti del procedimento ex art. 75 d.P.R. 309/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto applicabili anche al provvedimento impugnato le carenze probatorie già rilevate nella precedente pronuncia sul divieto prefettizio: gli elementi posti a fondamento della decisione risultavano privi di adeguato supporto documentale. Ha inoltre riconosciuto l'illegittima compressione della partecipazione procedimentale, poiché l'interessato non era stato audito senza che vi fossero ragioni di urgenza, nonostante fossero trascorsi circa sette mesi dall'episodio contestato. La mancata valutazione degli apporti partecipativi ha determinato un difetto di istruttoria, anche perché la ricostruzione dei fatti era contestata, non era stata accertata l'assunzione di stupefacenti e l'amministrazione aveva valorizzato un unico episodio risalente di detenzione. Il presupposto fattuale non integrava inoltre le condizioni ostative previste dall'art. 1, n. 5, del d.m. 28 aprile 1998: tale disposizione riguarda la dipendenza o anche occasionale assunzione di sostanze stupefacenti, mentre l'amministrazione non aveva formulato alcun giudizio sull'effettivo consumo, anche occasionale, da parte dell'interessato. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    La mancata audizione dell'interessato, non giustificata da ragioni di urgenza, ha illegittimamente compresso la partecipazione procedimentale.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    La mera segnalazione alla Prefettura per un episodio di detenzione di stupefacente non dimostra, di per sé, l'assunzione della sostanza né integra automaticamente i presupposti per la revoca del porto d'armi.

  • art. 1, n. 5, d.m. 28 aprile 1998

    Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

    La causa di non idoneità correlata agli stupefacenti richiede l'accertamento della dipendenza o dell'assunzione, anche occasionale; il mero possesso o la mera detenzione non sono sufficienti in assenza di un giudizio sulle condizioni personali e sul consumo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La revoca di una licenza di porto d'armi non può fondarsi sulla mera detenzione o sul mero rinvenimento di sostanze stupefacenti, quando la disciplina applicata individua quale causa di non idoneità la dipendenza o l'assunzione, anche occasionale, delle sostanze: l'amministrazione deve accertare e motivare l'effettivo consumo o le condizioni personali rilevanti.
  • Quando il destinatario contesta la ricostruzione dei fatti e chiede di essere sentito nel procedimento, l'amministrazione deve valutare concretamente tale apporto partecipativo; il diniego dell'audizione è illegittimo se non è giustificato da ragioni di urgenza, soprattutto quando tra il fatto contestato e il provvedimento sia trascorso un significativo periodo di tempo.
  • Un provvedimento limitativo del porto d'armi deve poggiare su un'istruttoria adeguata e su elementi documentali idonei a comprovare i fatti posti a fondamento della decisione; la mera indicazione di una segnalazione, priva della documentazione essenziale relativa all'accertamento e al sequestro, non è sufficiente.
  • L'amministrazione non può equiparare automaticamente un singolo episodio risalente di detenzione di stupefacenti all'assenza dei requisiti psicofisici per il porto d'armi senza verificare la specifica condizione personale dell'interessato e senza esplicitare il nesso tra i fatti accertati e il requisito normativo ritenuto mancante.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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