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Ordinanza

Ordinanza n. 1037/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 171/2026, resa tra le parti, nel procedimento n. 181/2026 Reg. Ric., con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Milano Città Metropolitana n. 1045 del 24/10/2025, comunicata a mezzo pec alla ricorrente in data 27/10/2025, con la quale, in accoglimento dell’istanza ex art. 35 L. n. 253/1950 presentata dalla Edilfrain S.r.l., è stata autorizzata l’esecuzione dello sfratto per finita locazione da quest’ultima intimato alla odierna esponente, “autorizzando il rilascio dell’immobile di Milano, via San Rafael delle Ande n. 8 da parte della Farmacia De Marchi s.r.l. titolare della sede n. 269 del Comune di Milano, a far data dal 31/10/2025, ossia dalla data indicata dal Giudice quale termine per la esecuzione della ordinanza di rilascio”.

Giustizia amministrativa202601691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Milano Città Metropolitana n. 1045 del 24 ottobre 2025, con cui è stata autorizzata l’esecuzione dello sfratto per finita locazione e il rilascio dell’immobile utilizzato dalla farmacia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ATS e locatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La farmacia ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva della deliberazione dell’ATS. La controversia riguardava l’autorizzazione amministrativa all’esecuzione dello sfratto per finita locazione intimato dalla proprietaria dell’immobile, con conseguente rilascio dei locali nei quali era esercitata l’attività farmaceutica. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’appellante prospettava, in sostanza, un pregiudizio grave e irreparabile connesso alla perdita della sede, alla possibile compromissione dell’utenza e alla difficoltà di reperire altri locali idonei. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a., ritenendo assente il periculum in mora, senza pronunciarsi sulle eccezioni processuali e sugli ulteriori profili di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato, quindi, il rigetto della tutela cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora per quattro ragioni: nella zona risultano presenti almeno altre tre farmacie entro due chilometri, sicché il servizio farmaceutico appare adeguatamente presidiato anche dopo lo sfratto; non è stata provata l’irreperibilità di altri locali idonei; i dipendenti possono essere temporaneamente impiegati presso altre farmacie appartenenti al medesimo gruppo; il pregiudizio all’utenza allegato dalla farmacia non è stato adeguatamente dimostrato e la relativa valutazione non rientra nella disponibilità del farmacista privato. L’appellante è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore di ciascuna parte costituita, liquidate in euro 1.500,00 pro capite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; l’appello è stato respinto per l’assenza del periculum in mora.

  • art. 35 l. n. 253/1950

    È richiamato quale base dell’istanza della proprietaria dell’immobile accolta dall’ATS ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione dello sfratto per finita locazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la tutela deve essere negata quando non sia dimostrato un periculum in mora concreto e attuale, anche se l’esecuzione dell’atto comporta il rilascio dei locali nei quali è esercitata un’attività privata.
  • La continuità territoriale di un servizio può escludere il periculum in mora quando risulti che, nella medesima zona, operano altri esercizi idonei a garantire adeguatamente il servizio all’utenza.
  • L’allegata irreperibilità di locali alternativi idonei deve essere assistita da una specifica prova; la mera deduzione della difficoltà di reperimento non è sufficiente a fondare la tutela cautelare.
  • La possibilità di destinare temporaneamente i dipendenti ad altre strutture appartenenti al medesimo gruppo può escludere o attenuare il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdita dei locali.
  • Il farmacista privato non può fondare autonomamente la domanda cautelare su un generico pregiudizio all’utenza, la cui tutela non è nella sua esclusiva disponibilità e che deve essere comunque concretamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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