Cassazione Penale, Sentenza n. 00078/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza di condanna per rapina (Tribunale di Milano, 9/10/2018, irrevocabile 3/1/2019). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge processuale e vizio della motivazione alla luce dell'incertezza sull'individuazione del difensore d'ufficio nel processo di merito: il difensore di fatto (avv. Elena Maffi) aveva cessato l'incarico prima della sentenza e ne era stato nominato un altro (avv. Luigi Cerchia) che "nulla sapeva del procedimento" e non impugnò la sentenza; il ricorso per cassazione è stato però proposto da un difensore privo della procura speciale autenticata richiesta per questo tipo di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di legittimazione soggettiva del difensore, non munito di procura speciale autenticata come previsto dall'art. 629-bis c.p.p. e dal rinvio all'art. 640 c.p.p. e all'art. 583, comma 3 c.p.p. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata che impone la procura speciale per i mezzi straordinari. A seguito dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Stabilisce che la richiesta di rescissione del giudicato va presentata alla Corte d'appello territorialmente competente dal soggetto interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata; tale requisito è condizione di ammissibilità dell'istanza e delle impugnazioni successive
art. 583, comma 3 c.p.p.
Indica le forme di autenticazione della procura speciale richieste per la validità dell'incarico, richiamata dall'art. 629-bis per definire i requisiti formali della procura
art. 640 c.p.p.
Norma in tema di revisione cui l'art. 629-bis rinvia per gli aspetti procedurali relativi all'impugnazione del provvedimento della Corte d'appello, confermando la necessità della procura speciale per la proposizione sia della richiesta che del successivo ricorso per cassazione
art. 616 c.p.p.
Consente di condannare la parte che propone un'impugnazione inammissibile alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una sanzione a favore della cassa delle ammende; applicato per irrogare la somma di euro 3.000
art. 122 c.p.p.
Riferimento giurisprudenziale relativo alla necessità della procura speciale per la proposizione di impugnazioni straordinarie: i precedenti delle sezioni unite hanno affermato che l'assenza di procura speciale rende il ricorso inammissibile per difetto di rappresentanza
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e il relativo ricorso per cassazione richiedono che il difensore sia espressamente munito di procura speciale autenticata; la mancanza di tale procura determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La presenza di un "difensore di fatto" o di incertezze nella nomina del difensore d'ufficio nel processo di merito non supplisce al requisito formale della procura speciale per gli impugnativi straordinari: la rappresentanza formale deve essere sanata prima di proporre ricorsi.
- L'inammissibilità per difetto di legittimazione soggettiva può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e, se vi è colpa nella scelta di proporre l'impugnazione, a una sanzione (cassa delle ammende).
- Prima di proporre rimedi straordinari è essenziale verificare e documentare l'esistenza di una procura speciale autenticata; in caso di sostituzione del difensore occorre acquisire tempestivamente la procura per evitare inammissibilità formali.
- La giurisprudenza consolidata afferma un rigoroso requisito di legittimazione per i mezzi straordinari di impugnazione: i difensori devono essere dotati di specifici poteri espressi per proporre il rimedio richiesto.
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