Ordinanza n. 1532/2026 - Napoli, Sezione 2
per ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 10/9/2019 n. 4477.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4477 del 10 settembre 2019, con riguardo al pagamento del contributo unificato, degli accessori, degli interessi legali e delle spese di notificazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero della Giustizia non aveva dato integrale esecuzione alla sentenza del TAR Campania n. 4477 del 10 settembre 2019, omettendo il pagamento di euro 300,00 a titolo di contributo unificato, dei relativi accessori di legge e interessi legali, nonché di euro 13,23 per la notificazione della sentenza. Nel giudizio è emerso che la sentenza da eseguire aveva già previsto la nomina di un commissario ad acta, in sostituzione dell’amministrazione, per l’ipotesi di mancata ottemperanza. Il Collegio ha quindi ritenuto che le successive questioni relative all’omessa, incompleta o non corretta esecuzione dovessero essere proposte, dalle parti del giudizio, mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato interpretato, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, come reclamo avverso l’inerzia del commissario ad acta. Il Collegio ha poi rilevato l’applicabilità dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, per il periodo previsto dalla disposizione.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza definire i profili di rito, di merito e sulle spese. Ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta escluda la possibilità di imputare direttamente all’amministrazione le successive omissioni esecutive, poiché l’amministrazione è stata sostituita nell’attività di ottemperanza. Le contestazioni relative all’operato, anche omissivo, del commissario devono essere trattate dal giudice dell’ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna del medesimo giudizio. Il ricorso è stato pertanto conservato e riqualificato come reclamo. Tuttavia, l’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, espressamente riferito ai giudizi di ottemperanza, è stato ritenuto applicabile anche alle fasi incidentali concernenti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione. In combinato disposto con l’art. 79, comma 1, c.p.a., il giudizio è stato sospeso sino alla scadenza del biennio previsto dalla norma, con onere dell’eventuale riassunzione a carico della parte più diligente. Le spese non sono state decise.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta contro il comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione responsabile dell’esecuzione del giudicato; tale responsabilità presuppone, però, che l’amministrazione non sia stata sostituita da un commissario ad acta.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Gli atti e le omissioni del commissario ad acta possono essere contestati dalle parti del giudizio mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza entro sessanta giorni; i terzi estranei al giudicato li impugnano invece con il rito ordinario.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Le contestazioni sull’esecuzione affidata a un commissario ad acta costituiscono una fase interna del giudizio di ottemperanza e sono rimesse al giudice dell’ottemperanza.
art. 79, comma 1, c.p.a.
La disposizione è applicata quale base processuale per la sospensione del giudizio, in combinato disposto con la causa speciale di sospensione prevista dalla legge n. 89/2001.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
La norma introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001; il riferimento ai giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali riguardanti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
La disposizione ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis.
Massime di principio
- Quando, nell’ambito di una sentenza di ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione, le successive omissioni o irregolarità esecutive non sono imputabili direttamente all’amministrazione, ma devono essere contestate mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 5, c.p.a.
- Il ricorso erroneamente qualificato come nuovo giudizio di ottemperanza può essere conservato e interpretato come reclamo avverso l’operato del commissario ad acta, quando dal contenuto dell’atto emerga la volontà di contestare la mancata esecuzione del giudicato.
- Il reclamo delle parti del giudizio contro gli atti o le omissioni del commissario ad acta costituisce una fase interna del giudizio di ottemperanza e resta soggetto alla competenza del giudice dell’ottemperanza.
- La sospensione legislativamente prevista per i giudizi di ottemperanza relativi a determinati crediti comprende anche le fasi incidentali concernenti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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