Regolamento (UE) 2023/2674
Regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d’informazione contabile agricola in una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 trasformando la RICA nella RISA, una rete finalizzata non solo all’analisi economica ma anche a quella ambientale e sociale delle aziende agricole. Introduce nuovi ambiti di dati, nuovi meccanismi di collegamento con basi dati nazionali e della PAC, regole più dettagliate su anonimizzazione, pseudonimizzazione e uso dei dati, nonché un quadro finanziario aggiornato a carico del FEAGA. La riforma mira a rafforzare il supporto alle politiche agricole basate su evidenze, migliorare la consulenza agli agricoltori e ridurre gli oneri amministrativi tramite riuso dei dati e soluzioni digitali.
Trasforma la rete d’informazione contabile agricola (RICA) in rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA), ampliandone finalità, dati raccolti, regole di utilizzo e disciplina della protezione dei dati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE, alle autorità nazionali competenti, agli organi di collegamento, ai rilevatori di dati, ai comitati nazionali e regionali e alle aziende contabili/aziende agricole situate nell’Unione incluse nel campo d’osservazione della RISA. Riguarda la raccolta, compilazione, trasmissione, analisi e pubblicazione di dati a livello di azienda agricola relativi alle dimensioni economica, ambientale e sociale della sostenibilità, nonché il collegamento con altre serie di dati (in particolare DMV e SIGC). Sono previste esclusioni rilevanti per i dati del patrimonio privato e per utilizzi dei dati individuali diversi da quelli analitici/di sostenibilità; la pubblicazione è ammessa solo in forma aggregata e anonimizzata, mentre l’accesso ai dati pseudonimizzati è limitato alla ricerca secondo condizioni da stabilire. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; alcune previsioni deleganti hanno decorrenze specifiche (es. divieto di nuovi ambiti fino al 20 dicembre 2028).
Regolamento (UE) 2023/2674 – trasformazione della rete d’informazione contabile agricola in rete d’informazione sulla sostenibilità agricola
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1217/2009 per evolvere la storica RICA in una RISA orientata alla raccolta e all’analisi di dati aziendali non solo economici, ma anche ambientali e sociali. La riforma si inserisce nel quadro della PAC post-2020 e della strategia "Dal produttore al consumatore", con l’obiettivo di rafforzare le politiche basate su evidenze, migliorare la consulenza agli agricoltori e facilitare l’analisi comparativa delle prestazioni e della sostenibilità delle aziende agricole.
Finalità e logica della riforma
La nuova rete è concepita come infrastruttura informativa dell’Unione per analizzare la sostenibilità dell’agricoltura a livello di azienda. I considerando sottolineano tre elementi centrali:
- la necessità di integrare la dimensione economica con quella ambientale e sociale;
- il collegamento con gli obiettivi della PAC e con l’Agenda 2030;
- l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi tramite riuso dei dati, digitalizzazione e fonti già disponibili.
Ambito dei dati RISA e allegato -I
L’articolo 1, paragrafo 1, istituisce la RISA e precisa che i dati raccolti devono coprire le tre dimensioni della sostenibilità. Il nuovo allegato -I elenca gli ambiti di raccolta, suddivisi in:
- ambito economico: informazioni generali sull’azienda, beni e investimenti, debiti e crediti, IVA, fattori di produzione, uso del suolo e colture, produzione animale, prodotti animali, integrazione del mercato, qualità e indicazioni geografiche, organizzazioni di produttori, gestione del rischio, innovazione e digitalizzazione, altre attività lucrative, contributi e quota di reddito da attività extra-aziendali;
- ambito ambientale: pratiche agronomiche, gestione del suolo, nutrienti, sequestro del carbonio, emissioni e assorbimenti di gas serra, inquinamento atmosferico, acqua, prodotti fitosanitari, antimicrobici, benessere animale, biodiversità, agricoltura biologica, sistemi di certificazione, energia, perdite alimentari e rifiuti;
- ambito sociale: manodopera, istruzione, equilibrio di genere, condizioni di lavoro, inclusione sociale, sicurezza sociale, infrastrutture e servizi essenziali, ricambio generazionale.
Poteri della Commissione e limiti temporali
La Commissione può modificare gli ambiti dell’allegato -I con atti delegati, ma deve dimostrarne la giustificazione e la proporzionalità, verificare pertinenza, fattibilità e qualità delle fonti di dati, e evitare oneri aggiuntivi rilevanti. È espressamente previsto che:
- non possano essere aggiunti nuovi ambiti fino al 20 dicembre 2028;
- se vengono introdotti nuovi ambiti, l’atto delegato deve essere adottato almeno un anno prima dell’atto di esecuzione sulle variabili.
Definizioni e perimetro soggettivo
L’articolo 2 aggiorna le definizioni per renderle coerenti con una rete orientata alla sostenibilità e alla statistica. Di rilievo:
- l’“agricoltore” è la persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell’Unione;
- l’“azienda” è l’unità tecnico-economica con gestione unitaria;
- i “dati individuali” comprendono informazioni che consentono l’identificazione diretta o indiretta dell’azienda o dell’agricoltore;
- i “dati anonimizzati” e “pseudonimizzati” sono distinti in modo esplicito;
- i “dati aggregati” derivano da più aziende contabili.
Compilazione delle schede aziendali e fonti di dati
Le schede aziendali sono compilate tramite indagini, ma gli Stati membri possono utilizzare, se del caso, fonti amministrative e altri dati pertinenti. L’articolo 4, paragrafo 2, elenca fonti cui gli organi di collegamento hanno diritto di accesso e utilizzo gratuito, tra cui:
- SIGC;
- sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri;
- schedario viticolo;
- registri dell’agricoltura biologica;
- dati DMV;
- dati per i programmi d’azione nitrati;
- altre fonti nazionali pertinenti.
La riforma recepisce il principio del "raccolto una sola volta e riuso più volte" e spinge verso soluzioni digitali e interoperabili.
Collegamento con DMV e SIGC
Il nuovo articolo 4 bis istituisce un meccanismo di collegamento tra la singola azienda contabile e gli identificatori presenti nelle serie DMV e SIGC. Gli Stati membri possono:
- trasmettere alla Commissione i collegamenti tra identificativi;
- oppure inviare direttamente i dati aziendali rilevanti, esclusi gli identificatori, indicando il numero RISA.
La Commissione può ampliare l’elenco delle serie di dati tramite atti delegati e, con atti di esecuzione, determina quali dati estrarre, le specifiche tecniche e i termini di trasmissione.
Campo d’osservazione, selezione e rappresentatività
L’articolo 5 mantiene il campo d’osservazione sulle aziende con dimensione economica pari o superiore alla soglia fissata dalla Commissione. Il sistema deve assicurare che le aziende di minori dimensioni economiche siano adeguatamente rappresentate nei piani di selezione. Ogni Stato membro elabora un piano di selezione rappresentativo e la Commissione, con atti di esecuzione, fissa il numero di aziende contabili per Stato membro e circoscrizione RISA.
Sono previsti margini di flessibilità:
- fino al 20% in più o in meno nel numero di aziende da selezionare per circoscrizione, a condizione che il totale nazionale sia rispettato;
- norme nazionali di incentivo alla partecipazione;
- misure eccezionali per far fronte al mancato raggiungimento del numero previsto, senza sanzioni per gli agricoltori.
Organizzazione amministrativa nazionale
Ogni Stato membro deve istituire un comitato nazionale RISA; quelli con più circoscrizioni possono istituire anche comitati regionali. L’organo di collegamento è il perno operativo e svolge, tra l’altro, funzioni di coordinamento, compilazione degli elenchi, trasmissione delle schede, gestione dei collegamenti con DMV/SIGC, risposta alle richieste informative e comunicazione dei risultati alle aziende contabili.
In particolare, l’organo di collegamento deve mettere a disposizione delle aziende contabili i propri risultati entro quattro mesi dalla conferma della correttezza della scheda, includendo ove possibile confronti con medie regionali, nazionali, dell’Unione o settoriali.
Contenuto delle schede aziendali e comparabilità
L’articolo 8 precisa che ogni azienda contabile ha una scheda individuale identificata da un numero RISA nazionale unico. La scheda deve consentire di descrivere:
- fattori di produzione;
- reddito sotto i diversi profili;
- situazione economica, ambientale e sociale;
- informazioni verificabili con controlli in loco o a distanza.
I dati si riferiscono a una singola azienda e a un esercizio di riferimento di dodici mesi consecutivi; sono esclusi dati relativi a eredità, conti correnti privati, beni non aziendali, imposte personali e assicurazioni private. La Commissione adotta atti di esecuzione per garantire la comparabilità delle schede in materia di variabili, definizioni, anno di riferimento, modello e trasmissione dei dati.
Sistema informatizzato e gestione dei dati
Il nuovo articolo 8 bis conferma l’uso di un sistema informatizzato della Commissione per trasmissione e verifica dei dati. Questo sistema è utilizzato per l’invio elettronico delle schede e dei collegamenti/dati di cui all’articolo 4 bis, nonché per la disciplina interna di conservazione, trattamento, riutilizzo e condivisione dei dati mediante atti di esecuzione.
Utilizzo consentito dei dati e pubblicazione
L’articolo 16 rafforza il vincolo di finalità: i dati individuali possono essere utilizzati solo per i compiti della RISA e non per controlli ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116 o per fini fiscali. La pubblicazione è ammessa solo per dati aggregati e anonimizzati.
La Commissione può anche autorizzare l’accesso a dati pseudonimizzati per ricerca, tramite atti delegati, tenendo conto delle garanzie sul trasferimento verso paesi terzi e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
Protezione dei dati personali e riservatezza
Gli articoli 16 bis e 16 ter disciplinano in modo puntuale la sicurezza e la governance dei dati:
- adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
- limitazione della raccolta, compilazione, trattamento e trasmissione alle sole finalità regolamentari;
- conservazione dei dati individuali per il tempo necessario alle analisi di serie storiche;
- divieto di accesso per soggetti non autorizzati;
- obbligo di riservatezza per chi partecipa o ha partecipato alla RISA;
- conformità ai regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725.
La Commissione è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nelle schede dal momento della ricezione; gli Stati membri individuano i propri ruoli di trattamento per le aziende nel loro territorio.
Finanziamento FEAGA e incentivi economici
L’articolo 19 disciplina il finanziamento a carico del FEAGA. Il Fondo copre:
- una somma dovuta agli Stati membri per le schede debitamente compilate e trasmesse entro i termini, con riduzione del 20% se il numero complessivo scende sotto l’80% del target e riduzione del 25% se la riduzione è già stata applicata per due anni consecutivi;
- le spese per i sistemi informatizzati e lo sviluppo della RISA;
- contributi agli Stati membri per l’adeguamento dei sistemi di raccolta alle variabili ambientali e sociali, entro il 31 dicembre 2027.
L’importo corrisposto può essere in tutto o in parte trasferito agli agricoltori, secondo criteri nazionali di assegnazione, come incentivo alla partecipazione.
Atti delegati, comitologia e controllo istituzionale
L’articolo 19 bis attribuisce alla Commissione una delega quinquennale, a decorrere dal 19 dicembre 2023, per un ampio insieme di materie regolatorie. La delega è tacitamente rinnovabile salvo opposizione di Parlamento o Consiglio; può inoltre essere revocata in qualsiasi momento.
L’articolo 19 ter istituisce il comitato della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per alcuni atti di esecuzione, in caso di mancato parere del comitato, la Commissione non può adottare il progetto di atto, secondo una regola rafforzata di non adozione.
Entrata in vigore e obbligatorietà
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La Commissione deve inoltre presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 20 dicembre 2028, una relazione di valutazione sull’attuazione dell’articolo 4 bis e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), con eventuale proposta legislativa di revisione del finanziamento.
Disposizioni principali
Trasformazione della RICA in RISA e finalità della rete
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2009 è riscritto: viene istituita la rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA) per raccogliere e analizzare dati sulla sostenibilità a livello di azienda agricola, coprendo dimensione economica, ambientale e sociale. I dati possono essere usati anche per valutare ulteriori aspetti della sostenibilità e affrontare sfide future dell’agricoltura UE.
Ambiti di dati e potere di modifica degli allegati
I dati RISA coprono gli ambiti elencati nell’allegato -I. La Commissione può modificare l’allegato mediante atti delegati, aggiungendo o modificando ambiti solo se adeguatamente giustificato, senza oneri aggiuntivi significativi, con analisi di pertinenza/fattibilità/proporzionalità; non può aggiungere nuovi ambiti fino al 20 dicembre 2028 e, se aggiunge nuovi ambiti, deve adottare l’atto delegato almeno un anno prima dell’applicazione dell’atto di esecuzione sulle variabili.
Definizioni aggiornate
L’articolo 2 ridefinisce i concetti chiave: agricoltore, azienda, classe di aziende, azienda contabile, scheda aziendale, circoscrizione RISA, rilevatore di dati, produzione standard, dati personali, dati individuali, dati anonimizzati, dati pseudonimizzati e dati aggregati. La nuova definizione di dati individuali valorizza la tutela di persone fisiche e giuridiche direttamente o indirettamente identificabili.
Fonti di dati e accesso gratuito per la compilazione
L’articolo 4 consente l’uso, per la compilazione delle schede aziendali, di dati provenienti da fonti amministrative e da altre fonti pertinenti. Gli organi di collegamento hanno diritto di accedere gratuitamente, tra l’altro, a SIGC, sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri, schedario viticolo, registri per l’agricoltura biologica, dati DMV, dati per i programmi d’azione nitrati e altre fonti nazionali pertinenti.
Collegamento con altre serie di dati (DMV e SIGC)
Il nuovo articolo 4 bis impone agli Stati membri di determinare i collegamenti tra l’azienda contabile e gli identificatori presenti nelle serie DMV e SIGC, trasmettendoli alla Commissione oppure inviando i dati aziendali pertinenti con indicazione del numero RISA. La Commissione può ampliare l’elenco delle serie di dati tramite atti delegati e, con atti di esecuzione, stabilisce quali dati estrarre, le specifiche tecniche e i termini di trasmissione.
Campo d’osservazione, selezione delle aziende e rappresentatività
L’articolo 5 mantiene il principio della copertura delle aziende sopra una certa soglia di dimensione economica, da stabilire dalla Commissione con atti di esecuzione. Gli Stati membri predispongono un piano di selezione per un campione rappresentativo; il numero di aziende per circoscrizione può discostarsi fino al 20% in più o in meno rispetto al numero fissato, purché sia rispettato il totale nazionale. Sono possibili norme nazionali per incentivare la partecipazione e, in casi eccezionali, per gestire il mancato raggiungimento del numero previsto, senza sanzioni per gli agricoltori.
Comitati nazionali, regionali e organo di collegamento
Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale RISA; gli Stati membri con più circoscrizioni possono istituire comitati regionali. L’organo di collegamento è centrale per informare, coordinare, redigere il piano di selezione, compilare l’elenco delle aziende contabili, trasmettere le schede, inviare i collegamenti con DMV/SIGC, gestire richieste informative e offrire ai partecipanti i risultati, anche comparativi, entro quattro mesi dalla conferma della corretta compilazione.
Scheda aziendale, contenuto informativo e comparabilità
L’articolo 8 stabilisce che ogni azienda contabile abbia una scheda individuale con numero RISA nazionale unico. La scheda deve consentire di descrivere fattori di produzione, reddito, situazione economica/ambientale/sociale e verifiche tramite controlli in loco o a distanza. I dati si riferiscono a un singolo esercizio di dodici mesi e non includono eredità, conti bancari privati, beni extra-aziendali, imposte personali o assicurazioni private. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle variabili, sulle definizioni, sul modello di scheda e sulle modalità/termini di trasmissione.
Sistema informatizzato di trasmissione e regole interne di gestione
Il nuovo articolo 8 bis prevede che schede aziendali e collegamenti/dati siano trasmessi alla Commissione tramite un sistema informatizzato istituito da quest’ultima, con invio elettronico su moduli resi disponibili dal sistema. La Commissione disciplina con atti di esecuzione conservazione, trattamento, riutilizzo e condivisione dei dati al proprio interno.
Utilizzo dei dati, pubblicazione e accesso per ricerca
L’articolo 16 dispone che i dati individuali siano usati solo per i compiti della RISA e non, in particolare, per controlli PAC o fini fiscali. I dati RISA e quelli provenienti dalle altre serie di dati possono essere pubblicati solo se aggregati e anonimizzati. La Commissione può concedere accesso a dati pseudonimizzati per ricerca mediante atti delegati, con obbligo di considerare la protezione dei dati e i trasferimenti verso paesi terzi e con consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
Tutela dei dati, riservatezza e ruoli di trattamento
Gli articoli 16 bis e 16 ter impongono misure tecniche e organizzative adeguate, limitazione delle finalità, conservazione per il tempo necessario alle analisi di serie storiche e divieto di divulgazione dei dati individuali da parte di chi vi abbia accesso. Il trattamento deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725; la Commissione è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nelle schede dal momento in cui li riceve, mentre gli Stati membri determinano i propri ruoli di titolare/contitolare/incaricato secondo il diritto interno e il GDPR.
Finanziamento FEAGA e contributi agli Stati membri
L’articolo 19 prevede che il FEAGA finanzi sia gli importi dovuti agli Stati membri per la trasmissione puntuale delle schede compilate sia i costi dei sistemi informatizzati e delle attività di sviluppo/analisi. Se il numero di schede compilate per circoscrizione o Stato membro è inferiore all’80% del target, l’importo per scheda si riduce del 20% e, dopo due anni consecutivi di riduzione, del 25%. Sono inoltre previsti contributi agli Stati membri fino al 31 dicembre 2027 per l’adeguamento dei sistemi di raccolta alle variabili ambientali e sociali.
Poteri delegati ed esecutivi, comitato e valutazione
L’articolo 19 bis disciplina la delega quinquennale alla Commissione, a decorrere dal 19 dicembre 2023, per una serie di atti delegati su ambiti di dati, circoscrizioni, fonti di dati, selezione delle aziende, tipologie aziendali e accesso ai dati pseudonimizzati. L’articolo 19 ter istituisce il comitato della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 20 dicembre 2028, una relazione di valutazione sull’attuazione dell’articolo 4 bis e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g).
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