Sentenza n. 4481/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento: a - del decreto prot. n. -OMISSIS-del 28 novembre 2023, con il quale la Prefettura di Roma ha dichiarato estinto il Consorzio “-OMISSIS- (Formazione per la comunicazione)”; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n.-OMISSIS- del 28 novembre 2023, con la quale è stato trasmesso il decreto sub a); c - ove e per quanto occorra, del parere favorevole reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca che “ha appurato il venir meno dell''essenziale requisito di plurisoggettività ai fini dell'esistenza del Consorzio Universitario”, richiamato nel decreto sub a) ma non conosciuto; d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali e comunque afferenti allo scioglimento/alla estinzione del Consorzio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di estinzione d’ufficio di un consorzio interuniversitario e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni vigilanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 c.c. e dell’art. 6 d.P.R. n. 361/2000, l’estinzione del consorzio interuniversitario, deducendo violazione dello Statuto consortile, dell’art. 27 c.c., dell’art. 6 d.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità e arbitrarietà. In particolare, i ricorrenti hanno contestato che fosse validamente intervenuto il recesso dell’Università di Camerino, sostenendo che la relativa comunicazione non rispettasse le modalità statutarie; hanno lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; e hanno censurato i vizi procedurali della deliberazione assembleare del 9 ottobre 2023, con cui era stata disposta la liquidazione dell’ente. La Prefettura e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno sostenuto la legittimità dell’estinzione, rilevando il venir meno della pluralità dei consorziati, l’impossibilità di perseguire lo scopo consortile e la grave e prolungata inattività e crisi economico-finanziaria del consorzio. È stata inoltre prospettata, senza necessità di esaminarla, la carenza di legittimazione attiva del presidente ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha escluso la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990: la Prefettura, con nota del 24 ottobre 2023, aveva chiesto al presidente e al liquidatore chiarimenti sulla divergenza tra le determinazioni del Consiglio di amministrazione e dell’assemblea consortile, consentendo al presidente di interloquire e presentare le proprie contestazioni. La comunicazione, pur non indicando espressamente il possibile esito estintivo, individuava con sufficiente chiarezza la questione sottoposta all’amministrazione e aveva assicurato una partecipazione effettiva. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguatamente istruito e motivato il decreto prefettizio. La comunicazione del Rettore dell’Università di Camerino del 30 giugno 2023 è stata interpretata, al di là degli aspetti formali, come effettiva manifestazione di recesso, anche considerando la protratta assenza dell’Ateneo dalla vita consortile. Il venir meno della pluralità dei consorziati, unito alla grave crisi economico-finanziaria, all’inattività pluriennale e all’interruzione del sostegno dell’unico consorziato rimasto, rendeva impossibile il perseguimento dello scopo consortile. Tali circostanze erano comprovate dalla documentazione contabile e dagli atti degli organi consortili e risultavano confermate dal parere favorevole del Ministero vigilante. I vizi eventualmente riferibili alla deliberazione assembleare del 9 ottobre 2023 non incidevano sulla legittimità del decreto, poiché l’estinzione trovava autonomo fondamento nell’accertamento prefettizio delle cause previste dall’art. 27 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in euro 1.500,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 27 c.c.
la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o quando tutti gli associati sono venuti a mancare
La sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo consortile, derivante dal venir meno della pluralità dei consorziati, costituisce causa di estinzione della persona giuridica.
art. 6 d.P.R. n. 361/2000
La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile
La Prefettura può accertare d’ufficio una causa di estinzione della persona giuridica e comunicarne la dichiarazione agli amministratori e al presidente del tribunale.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio è sufficientemente rispettata quando consente all’interessato di conoscere la questione sottoposta all’amministrazione e di partecipare al procedimento; non è necessario anticipare nella comunicazione la motivazione specifica della decisione finale.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio ha valenza sostanziale e non meramente formale; nel caso concreto la partecipazione effettivamente assicurata ha escluso l’illegittimità dedotta.
artt. 60 e 61 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592
Sono richiamati quali disposizioni istitutive del consorzio interuniversitario, senza che il giudice ne faccia applicazione decisiva autonoma.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 361/2000, la Prefettura può accertare d’ufficio una causa di estinzione della persona giuridica prevista dall’art. 27 c.c., anche sulla base della documentazione acquisita dagli organi dell’ente e del parere dell’amministrazione vigilante.
- Per un consorzio interuniversitario, il venir meno della pluralità dei consorziati, accompagnato dall’impossibilità di perseguire lo scopo consortile, integra una causa di estinzione ai sensi dell’art. 27 c.c.; l’amministrazione può prenderne atto anche indipendentemente dalla validità formale delle deliberazioni interne di liquidazione.
- La comunicazione di avvio del procedimento assolve alla propria funzione quando individua con sufficiente chiarezza la questione sottoposta all’amministrazione e consente all’interessato di presentare osservazioni e contestazioni; non deve necessariamente anticipare il contenuto motivazionale specifico del provvedimento finale.
- La manifestazione di recesso da un ente può essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale, anche quando non rispetti le forme ritenute dal ricorrente necessarie, se il complesso degli elementi documentali dimostra inequivocabilmente la volontà dell’ente consorziato di cessare la partecipazione.
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