Sentenza del 18/02/2020 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TARI - Eccezione di prescrizione - Durata quinquennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP che aveva annullato la cartella di pagamento relativa alla TARI 2012 per (a) mancata prova della notificazione dell'avviso di accertamento e (b) intervenuta prescrizione, ritenuta erroneamente triennale. Il Comune ha prodotto la copia della raccomandata contenente l'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c. e l'avviso di ricevimento, e ha sostenuto che la prescrizione della TARI è quinquennale e comunque interrotta dalla notificazione dell'atto e della cartella.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha accolto l'appello del Comune di Perugia, ritenendo valida la notificazione dell'avviso di accertamento in data 17.11.2015 sulla base della relata ex art. 140 c.p.c., della raccomandata e dell'avviso di ricevimento; ha altresì chiarito che la prescrizione del diritto dell'ente a riscuotere la TARI è quinquennale e non triennale, e che il termine è stato interrotto dalla notificazione. Di conseguenza la sentenza di primo grado è stata riformata, l'atto impugnato dichiarato legittimo e la contribuente condannata alle spese (€500 per il primo grado e €500 per l'appello).
Norme richiamate
La relata di notificazione ex art. 140 c.p.c., integrata dall'avviso di deposito (avviso inviato tramite raccomandata) e dall'avviso di ricevimento, costituisce prova valida della notifica dell'atto anche quando il destinatario era precariamente assente; tale notificazione può interrompere i termini di prescrizione.
Regime della prescrizione della TARI (termini applicati dalla giurisprudenza)
Il diritto dell'ente impositore a riscuotere la TARI si prescrive in cinque anni; il termine triennale indicato in primo grado è errato. La notificazione dell'atto presupposto e della cartella interrompe il termine quinquennale.
Massime di principio
- Per la TARI il termine di prescrizione del diritto di riscossione è di 5 anni dal termine di pagamento: se l'ente notifica l'atto entro tale periodo, il credito non è prescritto.
- La prova della validità della notifica può essere costituita dalla relata ex art. 140 c.p.c., dall'avviso di deposito (raccomandata) e dall'avviso di ricevimento; ciò interrompe la prescrizione.
- Se il contribuente eccepisce la mancata notifica, l'onere probatorio ricade sull'ente impositore, che deve documentare la corretta effettuazione della notifica.
- Errori di diritto o di valutazione sul termine di prescrizione in primo grado (es. applicazione del termine triennale) possono essere corretti in sede di appello.
- Le spese seguono la soccombenza: il perdente in appello può essere condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 18 feb 2020Sentenza del 18/02/2020 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →