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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01068/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti, dipendenti di una azienda sanitaria locale con qualifica di dirigenti psicologi, farmacisti e biologi, avevano chiesto l'accertamento dell'illegittima determinazione del fondo per la retribuzione di risultato previsto dal contratto collettivo dell'area dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa, con annullamento degli atti aziendali, rideterminazione e ricostituzione del fondo sin dall'origine, anche mediante consulenza tecnica contabile, e condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive maturate. La Corte d'appello aveva respinto il gravame rilevando, tra l'altro, che per le pretese anteriori al 1 luglio 1998 non occorreva pronunciare sulla giurisdizione per difetto di interesse, poiché i crediti risultavano prescritti sino al 3 ottobre 2006; che non era stata proposta una vera domanda autonoma di accertamento, ma solo una domanda di condanna generica; e che la domanda era comunque generica e priva di specifiche allegazioni sui criteri normativi violati, sulle posizioni individuali dei dipendenti e sui provvedimenti aziendali contestati. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato: violazione delle norme sul passaggio di giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario, sostenendo che la domanda riguardasse un'illegittimità amministrativa unitaria e permanente e che la giurisdizione ordinaria dovesse essere affermata anche per il periodo anteriore al 1998; violazione degli artt. 100 e 416 c.p.c., contestando il rilievo di carenza di interesse ad agire e affermando l'autonomia dell'azione di accertamento; e violazione di varie norme processuali, legislative e contrattuali, censurando il giudizio di genericità delle allegazioni e delle prove relative alla determinazione del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva deciso sulla giurisdizione, ma aveva applicato il criterio della ragione più liquida per difetto di interesse, poiché le pretese economiche erano prescritte; inoltre aveva qualificato la domanda come mera domanda di condanna generica, priva di autonoma azione di accertamento, profilo non specificamente censurato. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che i ricorrenti non avevano indicato in concreto quale norma contrattuale o legale fosse stata violata nella determinazione del fondo e che già in primo grado avevano formulato allegazioni generiche, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento e a proporre conteggi alternativi senza spiegare in che cosa i criteri adottati dall'azienda fossero illegittimi. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimata, ma è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 C.C.N.L. area dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del 5 dicembre 1996

    retribuzione di risultato

    individua il fondo contrattuale oggetto della pretesa di rideterminazione e delle differenze retributive rivendicate.

  • d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80

    richiamato come disciplina del passaggio di giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario.

  • art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998

    invocato dai ricorrenti in relazione al riparto di giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego.

  • art. 69, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato quale norma successiva che disciplina il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in tema di interesse ad agire; la Corte ha ritenuto che non vi fosse interesse autonomo all'accertamento invocato.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione della domanda e delle difese in giudizio del lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e delle allegazioni.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato unitamente alle altre norme processuali sulla consulenza tecnica e sull'istruzione della causa.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro; la sentenza ricorda l'acquisizione d'ufficio di documenti richiamati dalla difesa dell'azienda.

  • artt. 57 e ss. d.P.R. n. 384 del 1990

    richiamati dai ricorrenti quale base normativa della disciplina economica invocata.

  • art. 8, comma 3, l. n. 537 del 1993

    richiamato come norma di riferimento per la determinazione dei fondi contrattuali.

  • artt. 67 e 69 d.P.R. n. 270 del 1987

    richiamati a sostegno della pretesa sulla corretta quantificazione del fondo.

  • art. 39 C.C.N.L. S.P.T.A. del 15 dicembre 1996

    invocato dai ricorrenti tra le norme contrattuali che avrebbero disciplinato il fondo.

  • art. 61 C.C.N.L. S.P.T.A. del 15 dicembre 1996

    invocato insieme all'art. 39 per sostenere l'illegittimità della determinazione del fondo.

  • art. 52 C.C.N.L. S.P.T.A. dell'8 giugno 2000

    richiamato come fonte contrattuale rilevante per la disciplina del trattamento economico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi impugna una sentenza deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi effettive della decisione impugnata; il motivo è inammissibile se attacca una questione non decisa o non censura specificamente la ratio posta a base del rigetto.
  • Quando il giudice di merito applica il criterio della ragione più liquida e fonda la decisione sul difetto di interesse derivante da altra ragione assorbente, la censura in cassazione deve colpire proprio tale ragione assorbente, non una questione rimasta non esaminata.
  • L'azione di accertamento è autonomamente configurabile solo se sia effettivamente proposta come domanda distinta e non meramente strumentale alla condanna; se il petitum sostanziale è solo la condanna al pagamento di differenze retributive, l'interesse a un accertamento autonomo può essere escluso.
  • In materia di crediti da rapporto di lavoro e di pubblico impiego contrattualizzato, l'attore deve allegare in modo specifico gli elementi costitutivi della pretesa: non basta il generico richiamo alla normativa applicabile o la produzione di conteggi alternativi.
  • Chi deduce l'erronea quantificazione di un fondo contrattuale deve indicare in concreto quali criteri normativi o contrattuali siano stati violati e in che modo gli atti dell'amministrazione si pongano in contrasto con tali criteri; la doglianza generica è insufficiente e non può essere colmata da richieste esplorative di esibizione o da una CTU contabile.
  • Il giudice può utilizzare i poteri istruttori officiosi, ma tali poteri non suppliscono alla totale carenza di allegazioni specifiche della parte onerata della prova.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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