Cassazione Civile, Ordinanza n. 01068/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti, dipendenti di una azienda sanitaria locale con qualifica di dirigenti psicologi, farmacisti e biologi, avevano chiesto l'accertamento dell'illegittima determinazione del fondo per la retribuzione di risultato previsto dal contratto collettivo dell'area dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa, con annullamento degli atti aziendali, rideterminazione e ricostituzione del fondo sin dall'origine, anche mediante consulenza tecnica contabile, e condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive maturate. La Corte d'appello aveva respinto il gravame rilevando, tra l'altro, che per le pretese anteriori al 1 luglio 1998 non occorreva pronunciare sulla giurisdizione per difetto di interesse, poiché i crediti risultavano prescritti sino al 3 ottobre 2006; che non era stata proposta una vera domanda autonoma di accertamento, ma solo una domanda di condanna generica; e che la domanda era comunque generica e priva di specifiche allegazioni sui criteri normativi violati, sulle posizioni individuali dei dipendenti e sui provvedimenti aziendali contestati. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato: violazione delle norme sul passaggio di giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario, sostenendo che la domanda riguardasse un'illegittimità amministrativa unitaria e permanente e che la giurisdizione ordinaria dovesse essere affermata anche per il periodo anteriore al 1998; violazione degli artt. 100 e 416 c.p.c., contestando il rilievo di carenza di interesse ad agire e affermando l'autonomia dell'azione di accertamento; e violazione di varie norme processuali, legislative e contrattuali, censurando il giudizio di genericità delle allegazioni e delle prove relative alla determinazione del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva deciso sulla giurisdizione, ma aveva applicato il criterio della ragione più liquida per difetto di interesse, poiché le pretese economiche erano prescritte; inoltre aveva qualificato la domanda come mera domanda di condanna generica, priva di autonoma azione di accertamento, profilo non specificamente censurato. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che i ricorrenti non avevano indicato in concreto quale norma contrattuale o legale fosse stata violata nella determinazione del fondo e che già in primo grado avevano formulato allegazioni generiche, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento e a proporre conteggi alternativi senza spiegare in che cosa i criteri adottati dall'azienda fossero illegittimi. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimata, ma è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 61 C.C.N.L. area dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del 5 dicembre 1996
retribuzione di risultato
individua il fondo contrattuale oggetto della pretesa di rideterminazione e delle differenze retributive rivendicate.
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
richiamato come disciplina del passaggio di giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario.
art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998
invocato dai ricorrenti in relazione al riparto di giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego.
art. 69, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato quale norma successiva che disciplina il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario.
art. 100 c.p.c.
richiamato in tema di interesse ad agire; la Corte ha ritenuto che non vi fosse interesse autonomo all'accertamento invocato.
art. 416 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla valutazione della domanda e delle difese in giudizio del lavoro.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e delle allegazioni.
art. 191 c.p.c.
richiamato unitamente alle altre norme processuali sulla consulenza tecnica e sull'istruzione della causa.
art. 421 c.p.c.
richiamato in relazione ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro; la sentenza ricorda l'acquisizione d'ufficio di documenti richiamati dalla difesa dell'azienda.
artt. 57 e ss. d.P.R. n. 384 del 1990
richiamati dai ricorrenti quale base normativa della disciplina economica invocata.
art. 8, comma 3, l. n. 537 del 1993
richiamato come norma di riferimento per la determinazione dei fondi contrattuali.
artt. 67 e 69 d.P.R. n. 270 del 1987
richiamati a sostegno della pretesa sulla corretta quantificazione del fondo.
art. 39 C.C.N.L. S.P.T.A. del 15 dicembre 1996
invocato dai ricorrenti tra le norme contrattuali che avrebbero disciplinato il fondo.
art. 61 C.C.N.L. S.P.T.A. del 15 dicembre 1996
invocato insieme all'art. 39 per sostenere l'illegittimità della determinazione del fondo.
art. 52 C.C.N.L. S.P.T.A. dell'8 giugno 2000
richiamato come fonte contrattuale rilevante per la disciplina del trattamento economico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi impugna una sentenza deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi effettive della decisione impugnata; il motivo è inammissibile se attacca una questione non decisa o non censura specificamente la ratio posta a base del rigetto.
- Quando il giudice di merito applica il criterio della ragione più liquida e fonda la decisione sul difetto di interesse derivante da altra ragione assorbente, la censura in cassazione deve colpire proprio tale ragione assorbente, non una questione rimasta non esaminata.
- L'azione di accertamento è autonomamente configurabile solo se sia effettivamente proposta come domanda distinta e non meramente strumentale alla condanna; se il petitum sostanziale è solo la condanna al pagamento di differenze retributive, l'interesse a un accertamento autonomo può essere escluso.
- In materia di crediti da rapporto di lavoro e di pubblico impiego contrattualizzato, l'attore deve allegare in modo specifico gli elementi costitutivi della pretesa: non basta il generico richiamo alla normativa applicabile o la produzione di conteggi alternativi.
- Chi deduce l'erronea quantificazione di un fondo contrattuale deve indicare in concreto quali criteri normativi o contrattuali siano stati violati e in che modo gli atti dell'amministrazione si pongano in contrasto con tali criteri; la doglianza generica è insufficiente e non può essere colmata da richieste esplorative di esibizione o da una CTU contabile.
- Il giudice può utilizzare i poteri istruttori officiosi, ma tali poteri non suppliscono alla totale carenza di allegazioni specifiche della parte onerata della prova.
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