Cassazione Penale, Ordinanza n. 22374/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello dalla Corte d'appello di L'Aquila in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio. I reati contestati erano la detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità e un reato in continuazione, qualificati in sentenza come artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 81 c.p. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge in relazione all'art. 537 c.p.p. e all'art. 62-bis c.p., perché la Corte territoriale non aveva nuovamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche già concesse in una precedente sentenza poi annullata per mancata partecipazione dell'imputato; 2) erronea applicazione degli artt. 81, 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione, perché l'aumento di pena per la continuazione sarebbe stato determinato senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa alle attenuanti generiche, osservando che la precedente sentenza annullata per ragioni processuali va considerata tamquam non esset e che i giudici del successivo giudizio sono liberi nella valutazione dei fatti e nella determinazione della pena, senza vincolo derivante dalla decisione annullata. Quanto alla censura sull'aumento per continuazione, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, quando l'incremento sanzionatorio resta entro il triplo della pena base e gli aumenti sono di modesta entità, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
indicato quale reato più grave ai fini della determinazione della pena
art. 81 c.p.
richiamato per la disciplina della continuazione e per il criterio di determinazione dell'aumento di pena
art. 132 c.p.
richiamato come parametro di commisurazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato come parametro di commisurazione della pena
art. 537 c.p.p.
invocato dalla difesa in relazione al mancato mantenimento delle attenuanti già riconosciute nella precedente sentenza annullata
art. 62-bis c.p.
invocato per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante concessa dalla Corte d'appello e applicata nella rideterminazione della pena
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza è annullata per ragioni processuali, essa è tamquam non esset e non vincola il giudice del nuovo giudizio nella valutazione dei fatti né nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
- In tema di continuazione, se l'aumento di pena per i reati satellite è di esigua entità e resta certamente entro il limite legale del triplo della pena base, il giudice non è tenuto a una motivazione specifica e analitica sull'entità dell'incremento.
- La censura di vizio di motivazione sull'aumento per continuazione non può essere accolta quando la misura dell'incremento sia contenuta e non emerga alcun superamento del potere discrezionale del giudice di merito.
- Le doglianze relative alle attenuanti generiche non possono fondarsi sul semplice richiamo a una precedente concessione in una decisione annullata per vizi processuali, poiché il nuovo giudizio si svolge in piena autonomia valutativa.
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