Ordinanza n. 1107/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 29/7/2025, emessa dal Tribunale civile di Catania, sezione quinta, nel giudizio iscritto al R.G. 2941/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale civile di Catania recante condanna del Ministero della Salute al pagamento di somme
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza civile che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di somme in favore di una persona successivamente indicata come deceduta. Alcuni ricorrenti hanno dichiarato di agire in proprio e nella qualità di figli, coniuge o nipoti eredi della destinataria della condanna, nonché di ulteriori soggetti eredi. Il TAR ha rilevato che la legittimazione ad agire in ottemperanza, esercitata nella qualità di eredi, presuppone la prova del decesso della parte originaria, del rapporto di parentela rilevante ai fini della successione e dell'effettivo subentro nella posizione giuridica della de cuius. Ha pertanto disposto l'acquisizione del certificato di morte, degli atti dello stato civile comprovanti i rapporti di parentela e di ogni ulteriore atto idoneo a dimostrare il subentro degli eredi nella posizione della destinataria della condanna.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso per ottemperanza, ma ha disposto incombenti istruttori. Ha assegnato ai ricorrenti il termine di venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, per depositare: il certificato di morte della destinataria della condanna; gli atti dello stato civile dai quali desumere i rapporti di parentela con i soggetti indicati come eredi; tutti gli atti idonei a comprovare il subentro degli stessi nella posizione della de cuius. La causa è stata rinviata per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 26 maggio 2026. Il giudice ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti private e delle persone menzionate.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice deve verificare anche la legittimazione di chi agisce quale successore della parte originaria.
artt. 63 e seguenti c.p.a.
Costituiscono la base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 2697 c.c.
Impone a chi agisce nella qualità di erede di provare i fatti costitutivi della propria legittimazione, compresi il decesso dell'originario titolare e la qualità di erede.
artt. 565 e seguenti c.c.
Rilevano per la disciplina della delazione ereditaria e per la dimostrazione del rapporto di parentela che legittima alla successione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti private e delle persone menzionate.
Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Chi agisce o resiste in giudizio nella qualità di erede dell'originario titolare della posizione giuridica deve provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il decesso dell'originario titolare e la propria qualità di erede; in difetto, resta indimostrata la legittimazione ad agire o a contraddire.
- La denuncia di successione, da sola, non è sufficiente a dimostrare la delazione ereditaria; tale prova può essere idoneamente fornita mediante gli atti dello stato civile dai quali emerga coerentemente il rapporto di parentela con il de cuius, oltre agli ulteriori atti necessari a comprovare il subentro nella posizione giuridica.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori per verificare preliminarmente la legittimazione dei soggetti che assumono di essere subentrati nella posizione del destinatario della pronuncia da eseguire.
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