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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27725/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano in parte ripetitivi di questioni già affrontate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette e coerenti, e in parte diretti a contestare il giudizio sul trattamento sanzionatorio, non censurabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione adeguata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 gennaio 2025. Dal testo emerge che il primo motivo riguardava il nesso tra l'offesa contestata e le funzioni esercitate dai pubblici ufficiali, censura già esaminata e disattesa in appello; il secondo motivo atteneva alla determinazione del trattamento punitivo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di doglianze già vagliate con motivazione logica e giuridicamente corretta, e perché le censure sulla pena investivano un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione in presenza di motivazione sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato quale base per le conseguenze economiche e processuali derivanti dall'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente, coerente e priva di manifeste illogicità.
  • Le contestazioni sulla determinazione del trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione se il giudice di merito ha dato conto in modo adeguato delle ragioni della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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