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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4793 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973, il reddito del contribuente per il 2004, imputandogli una quota di incremento patrimoniale di circa 2.004.860 euro, calcolata su incrementi complessivi pari a 10.024.300 euro. L'accertamento valorizzava, tra l'altro, il conferimento nella società Dell s.r.l. di titoli del valore nominale di 10 milioni di euro, oltre all'acquisto di quote societarie, immobili e un'autovettura. Il contribuente contestava l'effettiva esistenza e il valore economico dei titoli, nonché l'effettività delle relative movimentazioni finanziarie. L'Agenzia ha impugnato la decisione di merito sostenendo, da un lato, che la Commissione regionale avesse utilizzato una circostanza nuova e, dall'altro, che la motivazione fosse insufficiente nella valutazione della prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che gli elementi posti a fondamento del redditometro non fossero fatti certi idonei a dimostrare la maggiore capacità contributiva: i certificati di deposito risultavano emessi da un istituto già cancellato dalla lista delle banche off shore, non erano intestati né girati al contribuente ed erano stati ritenuti falsi e privi di valore economico. Inoltre, il conferimento dei titoli nella società era stato considerato nullo per violazione degli artt. 2464 e 2465 c.c., poiché la perizia di stima era successiva all'atto di aumento del capitale, e non risultavano provati né il pagamento delle quote né effettive movimentazioni finanziarie. La Corte ha anche chiarito che nel processo tributario è possibile produrre nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. L'Amministrazione è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4, 5 e 6

    La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto redditometro non impedisce al contribuente di dimostrare in modo concreto che egli possiede un reddito inferiore, poiché le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute.

    Il redditometro consente all'Amministrazione di presumere un determinato reddito sulla base di elementi di capacità contributiva e di incrementi patrimoniali, ma la presunzione è relativa. Il contribuente può superarla dimostrando documentalmente che il reddito presunto non esiste, è inferiore oppure deriva da disponibilità non imponibili o già tassate.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, cioè fatti giuridici modificativi o estintivi della pretesa fiscale, non la semplice produzione o valorizzazione di documenti relativi a fatti storici già rilevabili.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2

    Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti anche in appello, persino se preesistenti al giudizio di primo grado. Tale disciplina prevale sulla preclusione ordinaria prevista dal codice di procedura civile.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Il principio disciplina anche il confronto tra presunzione fiscale e prova contraria del contribuente.

  • Codice civile, artt. 2464 e 2465

    Il conferimento di beni o diritti in una società deve rispettare le formalità e le garanzie previste dalla legge, inclusa una perizia di stima idonea e tempestiva. La violazione di tali requisiti può incidere sulla validità del conferimento e sulla possibilità di attribuirgli valore economico ai fini fiscali.

  • Codice civile, art. 2700

    L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    L'atto notarile prova la provenienza, le dichiarazioni rese e i fatti compiuti o percepiti dal notaio, ma non garantisce la veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti né l'effettivo valore economico dei beni conferiti. Tali aspetti possono essere contestati con i normali mezzi di prova.

  • Codice civile, art. 2379

    La sentenza richiama la disciplina della nullità delle deliberazioni societarie per precisare che il giudice tributario può valutare incidentalmente la validità dell'operazione societaria rilevante ai fini fiscali, anche senza una specifica azione di impugnazione societaria proposta dal contribuente.

Massime di principio

  • Un accertamento basato sul redditometro deve poggiare su elementi concreti, verificabili e idonei a dimostrare una reale capacità contributiva; non è sufficiente valorizzare formalmente un'operazione priva di effettiva consistenza economica.
  • Il contribuente può superare la presunzione redditometrica fornendo documentazione coerente che dimostri l'inesistenza, l'inferiorità o la non imponibilità della capacità patrimoniale presunta. La prova deve essere concreta e riferita alle specifiche operazioni contestate.
  • La mera presenza di un atto notarile, di una perizia o di una registrazione contabile non dimostra necessariamente che il bene o il credito abbia reale valore economico o che vi sia stata un'effettiva disponibilità finanziaria.
  • Ai fini fiscali è essenziale distinguere tra l'esistenza formale di un'operazione e la sua effettiva realizzazione economica: titoli non validi, documenti falsi o privi di valore e assenza di pagamenti possono impedire l'attribuzione dell'incremento patrimoniale al contribuente.
  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente consentita dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, purché non si trasformi nell'introduzione di una nuova eccezione in senso tecnico.
  • La valutazione delle prove spetta ai giudici di merito e può essere contestata in cassazione solo evidenziando effettive violazioni di legge o una motivazione radicalmente illogica o apparente, non mediante una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti.

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