Cassazione Penale, Sentenza n. 19899/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta, nell'interesse del ricorrente, di concessione della liberazione anticipata per il periodo di detenzione 11 luglio 2013 - 16 gennaio 2016. Il ricorrente censura che il Tribunale ha ritenuto ostativa al beneficio la condanna per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto commesso il 9 novembre 2015) senza fornire adeguate spiegazioni sull'incidenza negativa di tale fatto rispetto alla valutazione del comportamento complessivo nel periodo considerato; inoltre mancava una specifica valutazione della gravità e dell'eventuale occasionalità della nuova condotta e del suo possibile riverbero sui semestri precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale carente. Richiamando il principio della valutazione frazionata per semestri, la Corte ha affermato che l'eventuale incidenza negativa di un fatto verificatosi dopo il semestre da valutare non può applicarsi automaticamente: è necessario motivare se la nuova condotta sia occasionale o strutturale e confrontarne le caratteristiche con i fatti precedenti, considerando la durata e la continuità dell'adesione al trattamento rieducativo. Il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condanna per il reato previsto dall'art. 73 è stata ritenuta dal Tribunale potenzialmente ostativa alla liberazione anticipata; la Corte però richiede che sia spiegato con motivazione specifica in quale misura tale fatto incida negativamente sulla valutazione complessiva del comportamento detentivo.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020 (Tabet)
Richiamato come principio che autorizza a valutare separatamente i semestri e a considerare le violazioni sopravvenute; tuttavia tale principio non legittima un automatismo negativo senza un'attenta comparazione fra la nuova condotta e i precedenti comportamenti.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014 (De Costanzo)
Sottolinea che la rilevanza di una condotta successiva deve essere valutata rispetto alla durata e continuità dell'impegno rieducativo antecedente e che il comportamento successivo può non annullare la valenza positiva di un lungo periodo di buona condotta.
Massime di principio
- Il diniego della liberazione anticipata per fatti sopravvenuti non può poggiare su un automatismo: il giudice deve motivare come e perché la nuova condotta incide negativamente sui semestri precedenti.
- Occorre valutare la gravità, l'occasionalità o la reiterazione della nuova condotta e confrontarla con il comportamento tenuto nei periodi precedenti.
- Se il condannato ha manifestato un'adesione continuativa e prolungata al trattamento rieducativo, il giudice deve ponderare se il fatto sopravvenuto sia idoneo a vanificare quella valenza positiva.
- La motivazione deve indicare elementi concreti (anche i titoli di reclusione precedenti, definitivi o cautelari, se rilevanti) per spiegare il giudizio negativo; l'assenza di tali specificazioni può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- In casi simili, l'organo di giudizio deve fornire una valutazione semestrale articolata e collegata da ragioni concrete per evitare censure in sede di legittimità.
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