Sentenza del 14/03/2016 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso accertamento Irpef - Inopponibilità di scritture senza data certa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. È stato affermato che contratti e scritture private privi di sottoscrizione autenticata o di altro elemento idoneo a conferire loro data certa non possono essere opposti all'Amministrazione finanziaria. Di conseguenza, tali documenti non sono sufficienti, da soli, a contrastare l'accertamento IRPEF o a dimostrare fatti fiscalmente rilevanti nei confronti del Fisco.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento IRPEF, cercando di far valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria contratti o scritture private privi di sottoscrizione autenticata e di data certa anteriore. La questione riguardava quindi l'opponibilità di tali documenti al Fisco ai fini della ricostruzione della posizione reddituale e della determinazione dell'imposta.
Norme richiamate
Articolo 2704 del Codice civile
La scrittura privata è opponibile ai terzi, inclusa l'Amministrazione finanziaria, quanto alla data soltanto se questa è certa. La certezza può derivare, tra l'altro, dall'autenticazione della sottoscrizione, dalla registrazione o da altri fatti idonei a dimostrare che il documento è anteriore rispetto alla contestazione.
Massime di principio
- Nei rapporti con il Fisco, una scrittura privata non autenticata e priva di data certa normalmente non può essere utilizzata per dimostrare l'esistenza o l'anteriorità di un rapporto fiscalmente rilevante.
- La semplice produzione di un contratto o documento firmato dalle parti non è sufficiente quando l'Amministrazione finanziaria è un terzo rispetto al rapporto: occorre dimostrare che il documento esisteva già alla data rilevante.
- Per rafforzare l'opponibilità di un documento è opportuno utilizzare strumenti idonei a conferire data certa, come registrazione, autenticazione notarile, invio tramite sistemi con marcatura temporale o altri elementi documentali oggettivi.
- La mancanza di data certa non comporta necessariamente l'inesistenza del rapporto tra le parti, ma ne limita l'efficacia probatoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
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