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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29896/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha riqualificato in tentativo il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Deduceva: 1) intervenuta prescrizione per vanità della recidiva specifica infraquinquennale (che, secondo lei, non sussisteva); 2) carenza dell'elemento materiale della truffa perché non vi sarebbe stata perdita patrimoniale dell'INPS (le pratiche sarebbero state corrette prima dell'invio e quindi non avrebbero prodotto erogazioni); 3) violazione del principio di responsabilità personale in quanto la gestione concreta delle pratiche sarebbe stata affidata ad altre dipendenti e non alla Nervegna; 4) doglianze processuali relative a presunte errate valutazioni probatorie e violazioni di norme procedurali (art. 606 c.p.p., art. 192 c.p.p., applicazione dell'art. 640-bis e 640 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'esclusione della prescrizione, perché la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale era già stata definitivamente applicata in primo grado (conseguente aumento del tempo prescrizionale ai sensi dell'art. 161 c.p.). Sui profili di merito (responsabilità e prova) la Corte ha considerato inammissibili le censure perché attaccano la valutazione probatoria del giudice di merito (vietata in sede di legittimità salvo vizi di motivazione evidenti). La Corte ha confermato che vi erano sufficienti elementi indiziari: uso del codice identificativo dell'imputata per lavorare le pratiche false, l'uso del codice da parte di una collaboratrice che agiva secondo le sue direttive, l'interesse alla produzione di pratiche per ottenere premi/bonus, e altre risultanze investigative. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile INPS per euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma sul delitto di truffa: la Corte ha valutato che, pur non risultando provata la perdita patrimoniale, la condotta di inserimento di pratiche false nel sistema aveva astratta capacità di ingannare l'INPS, giustificando la contestazione, quantomeno, nella forma del tentativo.

  • art. 640-bis c.p.

    Aggravante relativa a truffe in danno di erogazioni pubbliche: richiamata nelle censure difensive; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione e la valutazione della sussistenza dell'aggravante rientrassero nella corretta valutazione del giudice di merito.

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata in relazione al tentativo: la Corte ha condiviso la qualificazione degli atti come tentativo di truffa quando non è provata la perdita patrimoniale ma sussiste una condotta idonea a cagionare il procedimento che avrebbe potuto portare all'ingiusto vantaggio.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Riguarda l'aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale: la Corte ha ritenuto che tale aggravante fosse già definitivamente applicata in primo grado e, quindi, valida per escludere la prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Norma sulla prescrizione e suoi effetti: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'interruzione della prescrizione, in presenza della recidiva specifica definitivamente accertata, comporta l'aumento di due terzi del termine prescrizionale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Ground di cassazione relativo a violazione di norme di diritto: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che in realtà impugnavano valutazioni di merito (prove e credibilità), che non sono sindacabili in Cassazione salvo vizi specifici di motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata nelle censure difensive (valutazione della prova): la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi formali o motivazionali tali da rendere ammissibile il ricorso; le deduzioni attaccavano la persuasività delle valutazioni di merito, inammissibili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nei giudizi di cassazione e l'eventuale irrogazione di somme alla cassa delle ammende: la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di una sentenza solo sollevando una diversa valutazione della prova: le censure devono rilevare vizi di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) per essere ammissibili.
  • La mancanza di una perdita patrimoniale accertata non esclude automaticamente la configurabilità del reato di truffa in forma tentata: rileva l'idoneità della condotta a ingenerare l'errore dell'ente e a far avviare il procedimento per l'ottenimento dell'ingiusto vantaggio.
  • Se una recidiva specifica è stata applicata definitivamente in primo grado e non impugnata, essa incide sul calcolo dei termini di prescrizione (possibile aumento del termine, es. aumento di due terzi ai sensi dell'art. 161 c.p.), rendendo inefficace la doglianza sulla prescrizione in sede di cassazione.
  • La disponibilità e la cessione di credenziali/strumenti (es. codice identificativo per l'accesso al sistema) e l'uso di collaboratori che agiscono su indicazioni della titolare possono integrare elementi indiziari rilevanti per l'addebito di responsabilità, anche se l'imputata non ha materialmente eseguito tutte le operazioni.
  • Quando le pratiche false vengono 'corrette' prima dell'erogazione, occorre valutare se l'inserimento o la predisposizione di atti falsi aveva comunque una idoneità a determinare l'inizio del procedimento di erogazione: tale valutazione è di merito e difficilmente rivedibile in Cassazione.
  • Per chi difende in casi simili è strategico focalizzarsi su censure di diritto chiare (violazioni normative, vizi formali e di motivazione manifesti) piuttosto che su una semplice rivisitazione della credibilità dei testi o della persuasività delle prove.

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