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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04331/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa professionale sui trattamenti pensionistici di alcuni iscritti in quiescenza, di un contributo di solidarietà riferito ai ratei successivi al 2009. I pensionati hanno agito per ottenere la restituzione delle somme trattenute, sostenendo l’illegittimità del prelievo. La corte d’appello aveva confermato la condanna della cassa alla restituzione, ritenendo illegittime le trattenute e applicabile la prescrizione decennale, perché il credito restitutorio non riguardava ratei già liquidi ed esigibili secondo la tesi della cassa. Nel ricorso per cassazione la cassa ha articolato tre motivi: i primi due denunciavano violazioni di norme di legge e della disciplina regolamentare della cassa, assumendo la legittimità del contributo di solidarietà in funzione dell’equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione previdenziale; il terzo censurava la statuizione sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello decennale, anche per evitare disparità rispetto al regime INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti o regolamenti, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché una simile trattenuta contrasta con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Quanto alla prescrizione, ha confermato che l’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta al termine ordinario decennale, poiché si tratta di credito consequenziale all’indebita ritenuta e non di riliquidazione di trattamenti pensionistici; pertanto non si applica la prescrizione quinquennale prevista per i ratei pensionistici o per le differenze da riliquidazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, tramite atti interni, prelievi su trattamenti già determinati in base ai criteri applicabili, se ciò comporta una deroga al principio del pro rata e una prestazione patrimoniale imposta non sorretta da legge.

  • Regolamento della Cassa, art. 22

    Richiamato insieme alla delibera del 27 giugno 2013, ma ritenuto non idoneo a legittimare il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati.

  • Delibera 27 giugno 2013

    Non può fondare validamente la trattenuta del contributo di solidarietà sulle pensioni già liquidate.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamata dalla ricorrente, ma non idonea a sovvertire l’orientamento sulla illegittimità del prelievo imposto dalla cassa privatizzata.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Richiamata dalla ricorrente in tema di equilibrio di gestione, ma non sufficiente a legittimare un prelievo regolamentare su pensioni già determinate.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    Richiamata dalla ricorrente, ma non considerata idonea a fondare la legittimità del contributo contestato.

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    Norma invocata dalla ricorrente, senza incidere sull’esito, poiché il tema resta quello della legittimità del prelievo su trattamenti già determinati.

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    Il prelievo regolamentare su pensioni già determinate è incompatibile con il principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte e con il rispetto del sistema previdenziale nei limiti ricavati dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario decennale all’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute, perché il credito non è qualificabile come rateo pensionistico periodico già pagabile.

  • art. 2948 c.c.

    Non si applica alla domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute, poiché non si tratta di credito periodico per ratei pensionistici esigibili.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non ritenuto decisivo per qualificare il credito come soggetto a termine quinquennale.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis

    La prescrizione quinquennale prevista per ratei arretrati e differenze dovute a riliquidazione pensionistica non si applica, perché la fattispecie riguarda un credito restitutorio da indebito prelievo, non una riliquidazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire ai precedenti conformi, senza necessità di nuova confutazione analitica.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Rileva ai fini del raddoppio del contributo unificato ove dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamenti o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo la disciplina applicabile, quando il prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma opera come trattenuta autonoma: in tal caso esso è una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata impedisce agli enti previdenziali privatizzati di modificare in peius, mediante atti interni, il trattamento pensionistico già liquidato nei suoi elementi essenziali.
  • L’azione diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente trattenute sulla pensione è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, non a quello quinquennale previsto per i ratei pensionistici periodici o per le differenze da riliquidazione.
  • Ai fini della prescrizione, va distinta la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico dalla domanda di ripetizione dell’indebito derivante da trattenute illegittime: solo la prima può ricadere nel regime dei ratei periodici, mentre la seconda segue la prescrizione ordinaria.
  • Quando il ricorso non introduce elementi nuovi rispetto a un orientamento già consolidato della Corte, il precedente può essere ribadito senza nuova rimeditazione, con rigetto dei motivi che ne chiedano il superamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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