Sentenza n. 1131/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto pos. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale la Direzione Generale di Roma rigettava parzialmente la causa di servizio avanzata dall’odierno ricorrente e ai fini della concessione dell’equo indennizzo, nonché del contestuale parere sfavorevole emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma, altresì del verbale emesso dalla CMO di -OMISSIS-, quantunque ogni atto connesso, successivo e consequenziale a quelli impugnati, nonché per l’accertamento delle infermità patite dall’odierno ricorrente, come già ascritte dalla CMO di -OMISSIS- alla “-OMISSIS-”, ed unitamente, a causa di servizio con categoria superiore, per la successiva e legittima elargizione dell’equo indennizzo, già richiesto dall’interessato, con giusta domanda ex. Dpr 461/2001 del 21 settembre 2022, e contestuale domanda risarcitoria per l’inosservanza e la violazione di specifici obblighi ex. art. 2087 c.c., di prevenzione ed integrità psico-fisica del lavoratore, e a capo dell’amministrazione aeronautica, ovvero per non aver adottato tutte le misure idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, atte a tutelare l’integrità psico- fisica e la personalità morale dello stesso dipendente durante il lavoro svolto, e seguito infortunio sul lavoro, e quindi al riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, di natura morale, biologica e/o esistenziale e/o da lesione del bene dell'integrità, a favore del dipendente medesimo. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14 maggio 2025: - del Decreto Ministeriale posiz. -OMISSIS-/B del -OMISSIS- con il quale la Direzione Generale di Roma riformava in autotutela il precedente decreto, e per l’effetto riconosceva la causa di servizio presentata dall’interessato anche per l’infermità sofferta di “-OMISSIS-", nonché del parere medico legale espresso dal Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore Difesa, e per l’accertamento della categoria di invalidità oggi assegnata in -OMISSIS-, a giusta categoria di legge, e contestuale domanda risarcitoria. per l’inosservanza e la violazione di specifici obblighi ex. art. 2087 c.c., di prevenzione ed integrità psico-fisica del lavoratore, e a capo dell’amministrazione aeronautica, ovvero per non aver adottato tutte le misure idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, atte a tutelare l’integrità psico- fisica e la personalità morale dello stesso dipendente durante il lavoro svolto, e seguito infortunio sul lavoro, e quindi al riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, di natura morale, biologica e/o esistenziale e/o da lesione del bene dell'integrità, a favore del dipendente medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che aveva inizialmente riconosciuto solo una delle infermità come dipendente da causa di servizio e negato l’equo indennizzo, nonché il successivo decreto adottato in autotutela che aveva riconosciuto entrambe le infermità ma attribuito a una di esse una categoria tabellare ritenuta insufficiente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, infortunatosi durante un intervento di manutenzione all’interno di un velivolo militare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità conseguenti al medesimo evento, la loro corretta ascrivibilità alle categorie delle Tabelle A e B annesse al d.P.R. n. 834/1981, la liquidazione dell’equo indennizzo e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla violazione, da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, degli obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c. Il decreto originario aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di una sola infermità e aveva negato l’equo indennizzo. Nel corso del giudizio l’amministrazione aveva esercitato l’autotutela, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio anche dell’altra infermità e liquidando un equo indennizzo di € 2.565,93, ma assegnando alla patologia psichica la sesta categoria della Tabella A, anziché la categoria superiore richiesta dal ricorrente. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato tale valutazione, richiamando la propria perizia medico-legale, il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare e la documentazione sanitaria. Ha inoltre insistito per il risarcimento dei danni, quantificati in ricorso, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe adottato le necessarie misure di prevenzione e sicurezza. Il Ministero ha eccepito, tra l’altro, la sopravvenuta carenza di interesse sulle censure relative al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in ragione del successivo provvedimento favorevole.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva, e quindi inutilizzabile ai fini della decisione, la memoria di replica depositata dal ricorrente, perché presentata in violazione del termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Ha poi dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure del ricorso introduttivo relative al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seconda infermità, poiché il successivo decreto adottato in autotutela aveva riconosciuto entrambe le patologie. Ha respinto le contestazioni sulla categoria tabellare e sulla liquidazione dell’equo indennizzo. Secondo il Collegio, l’individuazione della categoria di menomazione rientra nella competenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. Nel caso concreto, la non ascrivibilità a categoria di una delle infermità risultava adeguatamente motivata dalla sostanziale risoluzione dei sintomi, mentre l’attribuzione della sesta categoria all’infermità psichica era coerente con la documentazione sanitaria, il buon funzionamento globale rilevato in sede di visita e la blanda terapia farmacologica. La perizia di parte era stata ritenuta assertiva e non idonea a dimostrare errori macroscopici nella valutazione tecnica. Il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare non è stato considerato incompatibile con la qualificazione del disturbo come lieve o moderato, poiché l’integrità psichica richiesta per il servizio armato è diversa da quella necessaria per ordinarie mansioni amministrative. È stata inoltre respinta la richiesta di verificazione tecnica, ritenuta meramente esplorativa. È stata respinta anche la domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c., poiché il ricorrente non aveva provato né l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi di sicurezza, né la nocività dell’ambiente di lavoro, né il danno e il relativo nesso causale. L’amministrazione aveva invece documentato la formazione e l’addestramento del dipendente, la sua idoneità alla mansione e l’osservanza delle istruzioni tecniche allora vigenti. Anche il danno biologico e il danno non patrimoniale erano stati allegati in modo apodittico, senza prova dell’an e del quantum. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza
La memoria di replica depositata oltre il termine perentorio non viene considerata ai fini della decisione.
artt. 3 e 5 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplinano la domanda e il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo.
d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, Tabelle A e B
Le Tabelle individuano le categorie di menomazioni rilevanti ai fini dell’ascrivibilità e della liquidazione dell’equo indennizzo.
art. 2087 c.c.
Impone al datore di lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e psichica del lavoratore; il lavoratore deve provare danno, nocività dell’ambiente e nesso causale, mentre il datore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.
art. 64 d.P.R. n. 1092/1973
È richiamato quale base del riconoscimento della pensione privilegiata spettante al ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Concorre a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Le censure relative al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento in autotutela che riconosce la dipendenza delle infermità contestate, salvo che residuino autonome contestazioni sul contenuto del nuovo atto.
- La classificazione delle menomazioni nelle categorie delle Tabelle A e B annesse al d.P.R. n. 834/1981 rientra nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
- La diversa valutazione dell’idoneità psichica richiesta per il servizio militare armato e per le mansioni amministrative non è, di per sé, contraddittoria: un disturbo psichico lieve o moderato può giustificare l’esclusione dal servizio militare per esigenze prudenziali connesse all’uso delle armi, pur consentendo lo svolgimento di attività amministrative.
- La richiesta di verificazione tecnica è esplorativa e va respinta quando il ricorrente non indica concreti elementi di errore, illogicità o travisamento nella valutazione tecnica dell’amministrazione e si limita a contrapporre a essa una perizia di parte assertiva.
- Nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente lavorativo e il nesso causale; il datore di lavoro deve invece dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno. La mera allegazione del danno e una sua quantificazione priva di adeguato supporto probatorio non sono sufficienti.
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