Sentenza n. 1638/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionale di tipo ricettivo stagionale, unitamente ai pareri gerarchici presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso una motovedetta d'altura dell'Arma dei Carabinieri dislocata a Lampedusa, aveva presentato tre istanze per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento, insieme alla propria compagna, di un'attività ricettiva extralberghiera stagionale presso la propria abitazione. L'amministrazione aveva negato l'autorizzazione ritenendo sussistenti sia un potenziale conflitto di interessi, poiché il militare avrebbe potuto essere chiamato a svolgere controlli sulle attività ricettive, sia il carattere non saltuario dell'attività, desunto da un supposto elevato turn-over degli ospiti. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo la natura saltuaria dell'attività e l'assenza di pregiudizio per il servizio, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando che l'amministrazione non avesse considerato il concreto impiego presso una motovedetta d'altura e i relativi compiti di polizia marittima.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego del 6 agosto 2024 e i pareri presupposti. Quanto al potenziale conflitto di interessi, il giudice ha ritenuto apparente e non adeguatamente istruita la motivazione, poiché l'amministrazione non aveva indicato elementi concreti dai quali desumere che il reparto di appartenenza del militare fosse stato o sarebbe stato chiamato a svolgere controlli sulle attività ricettive, anche con il concorso di altre forze di polizia. La motivazione è stata inoltre ritenuta incoerente con il fatto che il ricorrente prestava servizio su una motovedetta d'altura, reparto astrattamente privo di competenza per verifiche sulla terraferma. Il TAR ha escluso che il potenziale conflitto potesse essere affermato in via meramente astratta, perché ciò determinerebbe una preclusione generalizzata dell'attività extraprofessionale, in contrasto con la disciplina che non prevede un divieto automatico e con l'esigenza di buon andamento. Quanto al requisito della saltuarietà, il giudice ha rilevato che l'attività era svolta nell'immobile di abitazione, in regime di co-conduzione e con limitata connotazione imprenditoriale, nonché prevalentemente nei mesi estivi, trattandosi di attività ricettiva esercitata in un'isola a vocazione balneare. La valutazione amministrativa sull'elevato turn-over è stata quindi ritenuta incongruente rispetto all'istruttoria e viziata da travisamento dei fatti. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001
i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi […]
L'amministrazione deve verificare concretamente l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; il potenziale conflitto non può essere affermato sulla base di mere ipotesi astratte o di una preclusione generalizzata all'attività extraprofessionale.
art. 896 del Codice dell'ordinamento militare
La norma è richiamata quale base normativa dell'autorizzazione all'attività extraprofessionale del personale militare, unitamente all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e alle circolari ministeriali.
circolare del Ministero della Difesa del 31 luglio 2008
condizioni per l'assenso all'attività extraprofessionale: a) la compatibilità con la dignità del grado e con i doveri d'ufficio; b) lo svolgimento al di fuori dell'orario di servizio; c) l'assenza del carattere di continuità e assiduità, priva di eccessivo impegno temporale; d) la saltuarietà, nel senso di individuazione di una prestazione circoscritta nel tempo
L'attività extraprofessionale può essere autorizzata se compatibile con il grado e i doveri d'ufficio, svolta fuori dall'orario di servizio, non continuativa né assidua e circoscritta nel tempo. La saltuarietà deve essere valutata in rapporto alle concrete caratteristiche dell'attività.
Massime di principio
- Il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di un'attività extraprofessionale da parte di un dipendente pubblico o militare non può fondarsi su un potenziale conflitto di interessi meramente astratto: l'amministrazione deve indicare elementi concreti che colleghino l'attività privata alle funzioni istituzionali effettivamente svolte o ragionevolmente prevedibili.
- La valutazione del conflitto di interessi deve tenere conto delle concrete competenze e dell'organizzazione del reparto o dell'ufficio di appartenenza; è illegittimo ignorare circostanze idonee a escludere, in concreto, che il dipendente possa svolgere i controlli o le attività amministrative potenzialmente interferenti.
- La saltuarietà di un'attività extraprofessionale deve essere accertata in concreto, considerando la sede, le modalità di esercizio, la limitata o intensa connotazione imprenditoriale, la durata annuale e la distribuzione temporale dell'impegno; non è sufficiente presumere la continuità sulla base di un generico ed elevato turn-over.
- Un'interpretazione dell'incompatibilità tale da precludere in via automatica e generalizzata determinate attività extraprofessionali è illegittima quando la disciplina richiede una valutazione individualizzata della compatibilità con i doveri d'ufficio e dell'effettiva sussistenza di conflitti di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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